Ai sensi di tale norma, il diritto all'accesso civico può essere limitato, oltre che nei casi di segreto di Stato, anche "negli altri casi divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'art. 24 della L. 241/1990"
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3780 del 5 giugno 2019, non ritiene che l'accesso civico generalizzato possa essere escluso, in virtù del richiamo effettuato dall'art. 53 del Codice dei contratti pubblici alla disciplina di cui agli articoli 22 e seguenti della L. 241 del 1990.
Infatti, affermano i giudici, non può predicarsi un'interpretazione statica e non costituzionalmente orientata della disciplina in materia di accesso.
In altri termini, occorre leggere in modo coordinato le disposizioni di cui all'art. 53 del Codice dei contratti pubblici, che rinvia alla disciplina di cui all'art. 22 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo, e all'art. 5 bis comma 3 del D. lgs. 33/2013.
La prescrizione di tale ultima disposizione, in particolare, sancisce che possano esistere delle limitazioni a tale diritto di accesso generalizzato in presenza di particolari modalità, condizioni e limiti. Tali limitazioni, però, non possono essere estese ad intere materie.
In sede al TAR si erano creati diversi orientamenti in riferimento a tale questione.
Certa parte, più restrittiva, della giurisprudenza, sosteneva che i documenti afferenti alla procedura di affidamento della gara fossero sottoposti esclusivamente al micro-sistema normativo di cui all'art. 53 del D. lgs. n. 50 del 2016.
Altra parte, viceversa, ha riconosciuto l'applicabilità della disciplina dell'accesso civico generalizzato anche nell'ambito dei procedimenti di evidenza pubblica, poiché tale forma di accesso generalizzato è volta a garantire proprio la maggior trasparenza possibile nell'ambito della Pubblica Amministrazione, e anche per quegli atti per i quali non sussiste un preciso obbligo di pubblicazione.
Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha confermato che l'accesso civico può essere esercitato anche con riferimento agli atti di gara pubblica da parte di un soggetto che non ha partecipato alla procedura.