Il TAR Campania, con la sentenza n. 4463 del 20 settembre 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, un soggetto aveva richiesto a Equitalia il rilascio di copia autentica delle cartelle di pagamento che gli erano state notificate, unitamente alle corrispondenti relate di notifica.
Non avendo ottenuto alcun riscontro dall’agente della riscossione, il contribuente aveva deciso di rivolgersi al TAR, al fine di ottenere l’annullamento del rigetto tacitamente manifestato da Equitalia (cosiddetto “silenzio-rigetto”), nonché l’accertamento del proprio diritto di accedere alla documentazione che lo riguardava, con conseguente condanna di Equitalia ai relativi adempimenti.
Il TAR riteneva di dover dar ragione al contribuente, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.
Osservava, in particolare, il TAR che la domanda di accesso agli atti proposta dal contribuente conteneva tutti i riferimenti soggettivi, oggettivi e temporali necessari ad individuare gli atti richiesti.
Secondo il TAR, inoltre, non poteva essere messo in dubbio che il contribuente avesse un “interesse diretto, concreto e attuale” a richiedere l’accesso alla documentazione.
Evidenziava il TAR, infatti, che l’interesse del contribuente ad accedere alla documentazione relativa a procedure di riscossione “è riconosciuto anche in via legislativa, mediante la previsione di obblighi in capo al concessionario per la riscossione. Invero, l'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, recita: ‘Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione’”.
Precisava il TAR, inoltre, che non vi è nessun parallelismo “tra termine di durata dell’obbligo di conservare e diritto all’accesso” con la conseguenza, che, scaduto il primo termine, il contribuente conserva comunque il proprio diritto, in quanto “se la documentazione esiste, va esibita”.
Il Tribunale, infine, rilevava che Equitalia non avrebbe nemmeno potuto sindacare le motivazioni poste alla base della richiesta di accesso, in quanto l’agente della riscossione è obbligato per legge alla custodia e all’esibizione della documentazione, “senza che allo stesso residui alcun margine di scelta”.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR accoglieva il ricorso proposto dal ricorrente, dichiarando l’obbligo di Equitalia di garantire al contribuente l’accesso alla documentazione richiesta e condannando Equitalia, altresì, al pagamento delle spese processuali.