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Previdenza complementare e incentivi tributari

Fisco - -
Previdenza complementare e incentivi tributari
Forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari
L’introduzione da parte del legislatore di forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici che siano complementari al sistema obbligatorio ha avuto, come obiettivo primario, quello di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
La relativa disciplina è stata prevista in maniera organica dapprima dal D. Lgs. n. 124/1993 e poi, giusta delega rilasciata al Governo dalla Legge n. 243/2004, è stata riformata dal D. Lgs. n. 252 del 2005, che oggi regola la materia.

La riforma dell’intera disciplina, attuata dal legislatore con il D. Lgs. n. 252/2005, è entrata in vigore dal 1° gennaio 2007 e ha previsto importanti incentivi tributari, sia per quanto riguarda la contribuzione che la tassazione delle prestazioni erogate, così brevemente riassumibili:

  • deducibilità fino a 5.164,57 euro dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef dei contributi versati da parte sia del lavoratore che del datore di lavoro. Nel caso in cui i predetti contributi non vengano dedotti, occorrerà informarne il Fondo pensione affinché questi ne tenga conto in fase di erogazione, escludendo da imposizione la somma corrispondente ai contributi deducibili ma non dedotti;

  • non tassabilità, nella fase di liquidazione della prestazione erogata al lavoratore, della quota di contributo previdenziale non dedotta dal reddito in fase di accumulo, per mancanza di capienza nel reddito dichiarato o perché eccedente la soglia massima ammissibile di 5.164,57 euro (cosiddetto principio di “correlazione fiscale”);

  • tassazione del rendimento, laddove previsto, sulla prestazione ricevuta dal fondo. La tassazione del rendimento avviene in misura diversificata in base al tipo di prodotto in cui si investe. Salva l’ipotesi di una imposizione in via sostitutiva, dal 2015 l’aliquota di tassazione è stata portata al 20% (sotto forma di ritenuta a titolo d’imposta), ma con un’agevolazione particolare. Sulla quota di rendimento che deriva dall’investimento in Titoli di Stato, l’imposta del 20% si applica solo sul 62,5% del rendimento. L’agevolazione prevede che venga applicato il 20% sul 62,5% del rendimento il che equivale a dire che si applica il 12,5% sul rendimento complessivo derivante da Titoli di Stato.


Ne deriva che la tassazione dei rendimenti avviene nella misura minima del 12,5% nel caso in cui il fondo investe esclusivamente in titoli di Stato; nella misura massima del 20% se il fondo investe in titoli azionari e obbligazionari diversi dai titoli di Stato.
Se in un anno si ottengono rendimenti negativi, nasce una “minusvalenza” che non viene persa ma viene sottratta dai rendimenti positivi che si otterranno negli anni successivi al fine di ridurre l’imposta futura che verrà pagata.

  • tassazione delle prestazioni pensionistiche complementari erogate al lavoratore, sia in forma di capitale che di rendita, limitatamente alla parte non tassata durante la fase di accumulo, con una ritenuta a titolo d’imposta pari al 15%, e riduzione di detta aliquota dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

  • tassazione del riscatto della prestazione contributiva complementare con la medesima tassazione di cui al punto precedente, qualora il riscatto sia esercitato ai sensi dell’articolo 14, commi 2 e 3, del Dlgs. n. 252/2005, e con ritenuta a titolo d’imposta del 23% nelle altre ipotesi di riscatto.

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