A quanto pare l'autore delle consegne fasulle sarebbe un ragazzo di 22 anni, ex fidanzato di una delle figlie del nucleo. Ma nulla è ancora certo.
Per quanto possa sembrare un comportamento simpatico, in realtà un Consigliere della Corte di Appello di Roma ha spiegato che queste azioni, oltre a dover destare preoccupazione, possono integrare più fattispecie di reato. Vediamo insieme quali.
Per iniziare, il comportamento attuato può costituire il reato di "sostituzione di persona" di cui all'art. 494 del c.p., in quanto il ragazzo ha fornito nome, cognome, foto e altri dati identificativi dei soggetti facenti parte del nucleo familiare, il tutto per arrecare un vantaggio a sé stesso o procurare un danno ad altri, per altro inducendo in errore una terza persona a causa della sostituzione illegittima delle proprie generalità.
Per questa tipologia di reato si procede d'ufficio, poiché rientra nei delitti contro la fede pubblica, ed è prevista una pena fino a un anno di reclusione.
Ma non finisce qui. Essendosi la famiglia vista recapitare cibi, bevande e servizi non richiesti e non voluti, la possibilità che sia un soggetto terzo rispetto al nucleo familiare può far sì che siano integrate altre fattispecie di reato.
Primo fra tutti il reato ex art. 660 del c.p., rubricato "molestia o disturbo alle persone". La possibilità è data dal fatto che l'arrivo di beni non richiesti presso il domicilio del nucleo familiare possa aver turbato la tranquillità privata dei soggetti. Ma anche dal fatto che l'invio di questi oggetti e vivande erano continui.
Questo reato è procedibile mediante querela da parte della persona offesa e può comportare l'arresto fino a 6 mesi, oppure un'ammenda fino a 516 euro.
Abbiamo, infine, un'ultima possibilità data proprio dal legame che legava il ragazzo alla sua ex, legame che, una volta spezzatosi, l'avrebbe portato a compiere queste azioni. Infatti, se la prosecuzione nel tempo di questi comportamenti provoca un mutamento delle abitudini quotidiane, turbamento psicologico, preoccupazione e timore sia nella vittima che nel suo nucleo familiare, può integrare il delitto di atti persecutori.
Questo è disciplinato dall'art. 612 bis del c.p. rubricato "atti persecutori" (c.d. stalking). Questo articolo stabilisce che, se le condotte reiterate o le molestie cagionano un perdurante e grave stato di ansia, tale da creare un fondato timore per la propria incolumità o quella dei propri cari, si può procedere mediante querela della persona offesa (entro 6 mesi). La pena prevista è della reclusione da un anno a sei anni e sei mesi. È prevista anche un'aggravante se, tra la vittima e la persona che ha commesso questi atti, intercorreva un legame di relazione affettiva.
Il termine di 6 mesi non si applica in caso di condotte gravi, ad esempio verso i minori o persone con disabilità, poiché il reato diviene procedibile d'ufficio e non sarà necessaria la querela di parte. Lo stesso accade nel caso in cui le Forze dell'ordine dovessero avere segnalazioni di condotte gravi.
Ricordiamo che a casa della ragazza sono arrivati dei dipendenti delle pompe funebri, il che potrebbe essere considerato come una minaccia e aver indotto nella vittima il timore per la vita propria e dei suoi cari.
Infine vediamo che per questo delitto è prevista l'adozione di misure cautelari, di misure di prevenzione e di polizia.