Nella circolare n. 90 dello scorso 4 ottobre, l’INPS fornisce chiarimenti in ordine alle recenti modifiche apportate al regime sanzionatorio in tema di omissione ed evasione contributiva.
Le modifiche – sembra utile ricordare – sono state introdotte dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19 e si inseriscono nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con l'obiettivo di incentivare la trasformazione del lavoro sommerso in lavoro regolare.
A tal fine, il legislatore ha rimodulato le sanzioni civili previste per chi non adempie agli obblighi contributivi, introducendo agevolazioni per i soggetti che regolarizzano tempestivamente le loro posizioni debitorie. Di seguito un’analisi schematica delle novità in vigore dallo scorso 1° settembre.
1. Sanzioni civili per omissione contributiva
L'omissione contributiva si verifica in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi dovuti, rilevabile dalle denunce obbligatorie presentate entro i termini di legge. Il D.L. 19/2024 prevede che, se il pagamento avviene entro 120 giorni dalla scadenza, spontaneamente e in unica soluzione, senza che vi siano contestazioni o richieste dagli enti impositori, la maggiorazione del 5,5% non si applica. Il pagamento viene considerato "in unica soluzione" anche se suddiviso in più versamenti, purché avvengano entro il termine di 120 giorni. Questo incentivo mira ad agevolare il rapido recupero delle somme dovute.
2. Sanzioni civili per evasione contributiva
L'evasione contributiva si verifica quando un contribuente non presenta, o presenta in modo falso o incompleto, le denunce obbligatorie, al fine di occultare rapporti di lavoro o redditi per evitare il versamento dei contributi. La sanzione civile per evasione rimane fissata al 30% annuo dei contributi non versati, con un massimo del 60% dell'importo dovuto. Tuttavia, il regime di ravvedimento operoso prevede una riduzione della sanzione, equiparandola a quella per omissione contributiva, se il contribuente si autodenuncia entro 12 mesi e provvede al pagamento in unica soluzione entro 30 o 90 giorni. Il versamento entro 30 giorni comporta una sanzione civile del tasso di riferimento maggiorato di 5,5 punti, mentre entro 90 giorni la maggiorazione sale a 7,5 punti. In caso di rateazione, la misura agevolata è concessa purché la domanda di rateazione sia presentata entro i termini indicati e il versamento della prima rata avvenga entro 30 o 90 giorni. Tuttavia, in caso di ritardi o insufficienti versamenti, le sanzioni civili sono ricalcolate secondo la misura ordinaria.
Le nuove disposizioni trovano applicazione per le omissioni ed evasioni contributive che si verificano a partire dal 1° settembre 2024, e si riferiscono ai contributi dovuti per periodi successivi a questa data o in corso di accertamento. I soggetti contribuenti, come lavoratori autonomi o datori di lavoro domestico, sono tenuti a rispettare le scadenze di pagamento trimestrali, con la possibilità di usufruire dei benefici previsti dal nuovo regime sanzionatorio se regolarizzano tempestivamente le proprie posizioni.
Le modifiche – sembra utile ricordare – sono state introdotte dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19 e si inseriscono nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con l'obiettivo di incentivare la trasformazione del lavoro sommerso in lavoro regolare.
A tal fine, il legislatore ha rimodulato le sanzioni civili previste per chi non adempie agli obblighi contributivi, introducendo agevolazioni per i soggetti che regolarizzano tempestivamente le loro posizioni debitorie. Di seguito un’analisi schematica delle novità in vigore dallo scorso 1° settembre.
1. Sanzioni civili per omissione contributiva
L'omissione contributiva si verifica in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi dovuti, rilevabile dalle denunce obbligatorie presentate entro i termini di legge. Il D.L. 19/2024 prevede che, se il pagamento avviene entro 120 giorni dalla scadenza, spontaneamente e in unica soluzione, senza che vi siano contestazioni o richieste dagli enti impositori, la maggiorazione del 5,5% non si applica. Il pagamento viene considerato "in unica soluzione" anche se suddiviso in più versamenti, purché avvengano entro il termine di 120 giorni. Questo incentivo mira ad agevolare il rapido recupero delle somme dovute.
2. Sanzioni civili per evasione contributiva
L'evasione contributiva si verifica quando un contribuente non presenta, o presenta in modo falso o incompleto, le denunce obbligatorie, al fine di occultare rapporti di lavoro o redditi per evitare il versamento dei contributi. La sanzione civile per evasione rimane fissata al 30% annuo dei contributi non versati, con un massimo del 60% dell'importo dovuto. Tuttavia, il regime di ravvedimento operoso prevede una riduzione della sanzione, equiparandola a quella per omissione contributiva, se il contribuente si autodenuncia entro 12 mesi e provvede al pagamento in unica soluzione entro 30 o 90 giorni. Il versamento entro 30 giorni comporta una sanzione civile del tasso di riferimento maggiorato di 5,5 punti, mentre entro 90 giorni la maggiorazione sale a 7,5 punti. In caso di rateazione, la misura agevolata è concessa purché la domanda di rateazione sia presentata entro i termini indicati e il versamento della prima rata avvenga entro 30 o 90 giorni. Tuttavia, in caso di ritardi o insufficienti versamenti, le sanzioni civili sono ricalcolate secondo la misura ordinaria.
Le nuove disposizioni trovano applicazione per le omissioni ed evasioni contributive che si verificano a partire dal 1° settembre 2024, e si riferiscono ai contributi dovuti per periodi successivi a questa data o in corso di accertamento. I soggetti contribuenti, come lavoratori autonomi o datori di lavoro domestico, sono tenuti a rispettare le scadenze di pagamento trimestrali, con la possibilità di usufruire dei benefici previsti dal nuovo regime sanzionatorio se regolarizzano tempestivamente le proprie posizioni.