L'obbligo di versamento dei contributi previdenziali è posto a carico del datore di lavoro sia per i contributi dovuti dallo stesso datore, sia per quelli posti dalla legge a carico del lavoratore. Espressamente, infatti, l'art. 2115 c.c. al secondo comma dispone: "L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali".
I contributi previdenziali obbligatori devono essere versati entro i termini e con le modalità di calcolo stabilite dalla legge. Se queste regole non vengono rispettate, si configura un'inadempienza contributiva che deve essere regolarizzata. In relazione alla gravità dell'inadempienza la legge prevede sanzioni civili, amministrative e penali.
In particolare, la sanzioni civili - in materia di inadempimento delle obbligazioni contributive nei confronti di enti previdenziali - hanno la funzione di rafforzamento dell'obbligo contributivo e di risarcimento del danno subito dagli enti per il mancato tempestivo pagamento di contributi.
Al fine d’incentivare la regolarizzazione contributiva, l'art. 30, comma 1, del D.L. 19/2024 ha modificato, con decorrenza dal 1° settembre 2024, il regime delle sanzioni civili posto per i soggetti - compresi i lavoratori autonomi - che non provvedono tempestivamente al pagamento integrale dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali.
In particolare si prevede quanto segue:
I contributi previdenziali obbligatori devono essere versati entro i termini e con le modalità di calcolo stabilite dalla legge. Se queste regole non vengono rispettate, si configura un'inadempienza contributiva che deve essere regolarizzata. In relazione alla gravità dell'inadempienza la legge prevede sanzioni civili, amministrative e penali.
In particolare, la sanzioni civili - in materia di inadempimento delle obbligazioni contributive nei confronti di enti previdenziali - hanno la funzione di rafforzamento dell'obbligo contributivo e di risarcimento del danno subito dagli enti per il mancato tempestivo pagamento di contributi.
Al fine d’incentivare la regolarizzazione contributiva, l'art. 30, comma 1, del D.L. 19/2024 ha modificato, con decorrenza dal 1° settembre 2024, il regime delle sanzioni civili posto per i soggetti - compresi i lavoratori autonomi - che non provvedono tempestivamente al pagamento integrale dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali.
In particolare si prevede quanto segue:
- per quanto riguarda le sanzioni previste per ritardato o mancato pagamento di contributi o premi, la maggiorazione dei 5,5 punti percentuali non trova applicazione se il pagamento dei contributi o premi è effettuato - spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori - entro 120 giorni, in unica soluzione;
- in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo:
- si applica la sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%. Resta fermo che la sanzione civile non può essere superiore al 60 % dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- si applica una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 30 giorni dalla denuncia;
- il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia.
Nelle attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali, gli uffici dell'INPS possono, inoltre, invitare i contribuenti, indicandone il motivo:
- a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;
- ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti.
Potrà essere invitato, ancora, ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi, nonché a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall'INPS.
Tali inviti e richieste sono trasmessi, in via prioritaria, tramite posta elettronica certificata. Dalla data di notificazione decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore, in ogni caso, a 15 giorni.