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Pensioni 2025, da oggi indennità di malattia e pensione sono cumulabili se continui a lavorare: nuova circolare INPS

Pensioni 2025, da oggi indennità di malattia e pensione sono cumulabili se continui a lavorare: nuova circolare INPS
L'indennità di malattia spetta anche ai lavoratori pensionati che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente? Vediamo cosa dice l'Inps
Nella circolare n. 57 dell'11 marzo 2025, l'Inps fornisce chiarimenti riguardo alla possibilità di riconoscere la prestazione economica di malattia ai lavoratori che percepiscono trattamenti pensionistici.
Come è noto, l'indennità di malattia ha la funzione di compensare la perdita di guadagno derivante da un evento morboso. Tale situazione, secondo un precedente orientamento dell'Inps, non si applica ai titolari di un trattamento pensionistico, i quali non rientrano nel cosiddetto periodo di "protezione" o "copertura assicurativa" (circ. Inps n. 139/1982).

Adesso, tuttavia, l'Inps evidenzia che le normative vigenti consentono ai pensionati di iniziare un nuovo rapporto di lavoro dipendente, assumendo così lo status di "pensionato lavoratore". Fanno eccezione i titolari di pensione di inabilità, in quanto vi è incompatibilità secondo l'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Ebbene, per i lavoratori dipendenti già titolari di un trattamento pensionistico non vi sono deroghe all'obbligo generale di versamento della contribuzione per malattia: tale onere rimane a carico del datore di lavoro, come previsto in base al settore di appartenenza e alla qualifica del lavoratore. Di qui il diritto dei pensionati con rapporto di lavoro dipendente, qualora malati, alla corrispondente prestazione economica.

Ma dopo la pensione si può svolgere anche lavoro autonomo?

La risposta è sì, anche se con alcune restrizioni. Infatti il D. L. n. 112 del 2008 ha sancito la cumulabilità con i redditi da lavoro di tutte le pensioni di anzianità, di vecchiaia o anticipate. In particolare sono escluse dall'obbligo di dichiarazione dei redditi - in quanto non soggette al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo - le seguenti categorie:
  • i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
  • i titolari di pensione di vecchiaia. Al riguardo l'Inps ricorda che, per effetto dell'art. 72 L. n. 388 del 2000, dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall'anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
  • i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell'art. 19 del citato D.L. 112/2008;
  • i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (cfr. circ. Inps 108/2008, par. 2);
  • i titolari di pensione o assegno di invalidità con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. circ. Inps n. 20/2001). Si precisa che, ai fini dei 40 anni, è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi (cfr. circ. Inps n. 4233/1999).


L'Inps, al riguardo, sottolinea che fanno eccezione alla compatibilità dell'indennità di malattia con la pensione anche i casi in cui la legge prevede esplicitamente che non ci sia il diritto alla malattia, come nel caso degli iscritti alla gestione separata.

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