Con la circolare n. 64 del 2024 l’Inps ha previsto l’estensione della platea di beneficiari della pensione di reversibilità. La stessa, infatti, di norma spetta solo al coniuge superstite, nonché ai figli del percettore.
La detta circolare però provvede ad ampliare il numero dei soggetti destinatari della misura, recependo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia: la stessa infatti dispone che destinatari di tale misura previdenziale saranno anche i nipoti maggiorenni.
Prima di analizzare la recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha determinato l’emanazione della circolare n. 64, è opportuno ricostruire brevemente la disciplina in materia.
La prima pronuncia che ha inciso sulla disciplina della pensione di reversibilità è la sentenza n. 180 del 1999, con la quale la Corte Costituzionale ha stabilito che i nipoti minorenni, sotto il profilo del trattamento previdenziale, hanno pari diritti rispetto ai figli superstiti del defunto. Il presupposto di tale equiparazione, però, è che i nipoti siano a carico dei nonni, pur se in presenza dei genitori.
Come specificato dall’Inps con la circolare n. 213 del 2000, non costituisce infatti motivo ostativo all’estensione del beneficio la presenza di uno o di entrambi i genitori, purché però sia possibile dimostrare la loro impossibilità di garantire il mantenimento dei figli, ove i genitori stessi non svolgano alcuna attività lavorativa e quindi non siano in grado di produrre alcuna fonte di reddito.
In questo modo, si garantisce l’accesso alla pensione di reversibilità ai nipoti che siano a carico dei nonni, qualora i genitori non siano in grado di provvedere al loro sostentamento. In particolare, i nipoti beneficeranno della medesima quota prevista per i figli superstiti, ovvero il 70% della pensione.
Il beneficio si estende anche ai minori degli anni 21, se studenti e ai minori degli anni 26 se studenti universitari.
La disciplina appena analizzata è stata però interessata da un recente intervento della Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 88 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38 del D.P.R. n. 818 del 26 aprile 1957.
La normativa in commento infatti escludeva, dal novero dei soggetti beneficiari del diritto alla pensione di reversibilità, i nipoti che - sebbene fossero a carico del defunto percettore della pensione - avessero raggiunto la maggiore età e quelli inabili al lavoro.
Ad avviso della Consulta, tale preclusione costituiva un trattamento discriminatorio, che ha reso quindi necessario l’uso della scure da parte del giudice delle leggi che, con la sentenza sopra richiamata (n. 88 del 2022), ha appunto dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 38 del D.P.R. n. 818/1957, nella parte in cui non annoverava, tra i beneficiari diretti della pensione di reversibilità, i nipoti maggiorenni orfani, inabili al lavoro e a carico del pensionato defunto.
Ebbene, la pronuncia della Corte Costituzionale è stata recepita dall’Inps con la richiamata circolare n. 64 del 2024. Con la stessa, l’Inps ha esteso il beneficio della pensione di reversibilità anche ai nipoti maggiorenni, a condizione che siano a carico del pensionato defunto e inabili al lavoro.
Tale evoluzione inevitabilmente produrrà effetti immediati nei confronti delle domande respinte in forza della disciplina previgente.
Infatti, i soggetti interessati, le cui domande siano state rigettate, devono essere riesaminate su istanza dei medesimi.
La pensione verrà erogata dalla prima data utile, nei limiti però della prescrizione quinquennale e della decadenza.
L’estensione della pensione di reversibilità ai nipoti determinerà la necessità di ricalcolare l’ammontare delle altre pensioni erogate a favore degli altri beneficiari.
Se a seguito di tale ricalcolo dovesse risultare che gli altri familiari superstiti hanno ricevuto un importo maggiore rispetto a quello che doveva spettare secondo i nuovi criteri usati per la riliquidazione, la somma erogata in più non sarà oggetto di recupero da parte dell’Istituto. Qualora invece, a seguito della riliquidazione, l’erogazione della pensione a favore dei nipoti risulti incompatibile con quella già erogata a genitori o fratelli, questi ultimi trattamenti previdenziali dovranno essere revocati. Quanto invece alle somme già erogate in precedenza, non sussiste alcun obbligo di restituzione delle stesse.
La detta circolare però provvede ad ampliare il numero dei soggetti destinatari della misura, recependo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia: la stessa infatti dispone che destinatari di tale misura previdenziale saranno anche i nipoti maggiorenni.
Prima di analizzare la recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha determinato l’emanazione della circolare n. 64, è opportuno ricostruire brevemente la disciplina in materia.
La prima pronuncia che ha inciso sulla disciplina della pensione di reversibilità è la sentenza n. 180 del 1999, con la quale la Corte Costituzionale ha stabilito che i nipoti minorenni, sotto il profilo del trattamento previdenziale, hanno pari diritti rispetto ai figli superstiti del defunto. Il presupposto di tale equiparazione, però, è che i nipoti siano a carico dei nonni, pur se in presenza dei genitori.
Come specificato dall’Inps con la circolare n. 213 del 2000, non costituisce infatti motivo ostativo all’estensione del beneficio la presenza di uno o di entrambi i genitori, purché però sia possibile dimostrare la loro impossibilità di garantire il mantenimento dei figli, ove i genitori stessi non svolgano alcuna attività lavorativa e quindi non siano in grado di produrre alcuna fonte di reddito.
In questo modo, si garantisce l’accesso alla pensione di reversibilità ai nipoti che siano a carico dei nonni, qualora i genitori non siano in grado di provvedere al loro sostentamento. In particolare, i nipoti beneficeranno della medesima quota prevista per i figli superstiti, ovvero il 70% della pensione.
Il beneficio si estende anche ai minori degli anni 21, se studenti e ai minori degli anni 26 se studenti universitari.
La disciplina appena analizzata è stata però interessata da un recente intervento della Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 88 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38 del D.P.R. n. 818 del 26 aprile 1957.
La normativa in commento infatti escludeva, dal novero dei soggetti beneficiari del diritto alla pensione di reversibilità, i nipoti che - sebbene fossero a carico del defunto percettore della pensione - avessero raggiunto la maggiore età e quelli inabili al lavoro.
Ad avviso della Consulta, tale preclusione costituiva un trattamento discriminatorio, che ha reso quindi necessario l’uso della scure da parte del giudice delle leggi che, con la sentenza sopra richiamata (n. 88 del 2022), ha appunto dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 38 del D.P.R. n. 818/1957, nella parte in cui non annoverava, tra i beneficiari diretti della pensione di reversibilità, i nipoti maggiorenni orfani, inabili al lavoro e a carico del pensionato defunto.
Ebbene, la pronuncia della Corte Costituzionale è stata recepita dall’Inps con la richiamata circolare n. 64 del 2024. Con la stessa, l’Inps ha esteso il beneficio della pensione di reversibilità anche ai nipoti maggiorenni, a condizione che siano a carico del pensionato defunto e inabili al lavoro.
Tale evoluzione inevitabilmente produrrà effetti immediati nei confronti delle domande respinte in forza della disciplina previgente.
Infatti, i soggetti interessati, le cui domande siano state rigettate, devono essere riesaminate su istanza dei medesimi.
La pensione verrà erogata dalla prima data utile, nei limiti però della prescrizione quinquennale e della decadenza.
L’estensione della pensione di reversibilità ai nipoti determinerà la necessità di ricalcolare l’ammontare delle altre pensioni erogate a favore degli altri beneficiari.
Se a seguito di tale ricalcolo dovesse risultare che gli altri familiari superstiti hanno ricevuto un importo maggiore rispetto a quello che doveva spettare secondo i nuovi criteri usati per la riliquidazione, la somma erogata in più non sarà oggetto di recupero da parte dell’Istituto. Qualora invece, a seguito della riliquidazione, l’erogazione della pensione a favore dei nipoti risulti incompatibile con quella già erogata a genitori o fratelli, questi ultimi trattamenti previdenziali dovranno essere revocati. Quanto invece alle somme già erogate in precedenza, non sussiste alcun obbligo di restituzione delle stesse.