La pensione di reversibilità è un trattamento pensionistico, riconosciuto dall’INPS ai familiari superstiti di un pensionato (o di un assicurato) deceduto. Ogni anno i limiti di reddito personale per poter beneficiare del supporto pensionistico sono soggetti a modifiche. Infatti, come previsto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. Riforma Dini), l’importo della pensione di reversibilità è correlato alla situazione economica del superstite.
La percentuale di pensione assegnata varia in base al grado di parentela con il defunto.
Più nel dettaglio, il coniuge superstite ha diritto al 60% della pensione goduta in vita dal titolare. Invece, al figlio unico superstite (minore, studente o inabile) spetta il 70%. In caso di due figli (o nipoti) superstiti, in assenza di coniuge, essi hanno diritto all’80% della pensione del genitore deceduto. In caso di tre o più figli (o nipoti), in assenza di coniuge toccherà loro il 100% della pensione. Le predette percentuali restano confermate anche per il 2025.
Sulla tematica della reversibilità è intervenuta in più occasioni la Corte Costituzionale, ampliandone il raggio di tutela solidaristica secondo le seguenti direttrici:
La percentuale di pensione assegnata varia in base al grado di parentela con il defunto.
Più nel dettaglio, il coniuge superstite ha diritto al 60% della pensione goduta in vita dal titolare. Invece, al figlio unico superstite (minore, studente o inabile) spetta il 70%. In caso di due figli (o nipoti) superstiti, in assenza di coniuge, essi hanno diritto all’80% della pensione del genitore deceduto. In caso di tre o più figli (o nipoti), in assenza di coniuge toccherà loro il 100% della pensione. Le predette percentuali restano confermate anche per il 2025.
Sulla tematica della reversibilità è intervenuta in più occasioni la Corte Costituzionale, ampliandone il raggio di tutela solidaristica secondo le seguenti direttrici:
- estendendo il novero dei soggetti legittimati a ricevere la pensione di reversibilità, con la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del D.P.R. n. 818 del 1957, nella parte in cui non include, tra i destinatari diretti ed immediati della suddetta pensione, i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico del pensionato defunto (cfr. sent. n. 88 del 2022 e circ. Inps 64/2024);
- dichiarando che la pensione di reversibilità non può essere decurtata, in caso di cumulo con ulteriori redditi del beneficiario, di un importo che superi l'ammontare complessivo dei medesimi redditi aggiuntivi (cfr. sent. n. 162/2022).
Da ultimo, con l’ordinanza n. 5839 del marzo 2025, la Corte di Cassazione ha riaffermato i principi fondamentali riguardanti la ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l’ex coniuge divorziato.
L’ex coniuge divorziato può avere diritto a una quota della pensione di reversibilità e, a tal fine, è richiesto solo il soddisfacimento di due condizioni fondamentali:
- deve essere titolare di un assegno divorzile, stabilito dal giudice in sede di divorzio;
- non deve essersi risposato.
Se anche solo uno di questi requisiti non è presente, l’ex coniuge non ha diritto alla pensione di reversibilità.
Diversamente, se entrambe le condizioni sono soddisfatte, l’ex coniuge può essere ammesso alla prestazione insieme al coniuge superstite.
In tal caso, la quota della pensione di reversibilità spettante a ciascuno dei beneficiari viene determinata dal giudice, che valuta la situazione specifica e le circostanze familiari.
Ma come si ripartisce la pensione di reversibilità?
La ripartizione della pensione di reversibilità non avviene in modo automatico o paritario, ma è il risultato di una valutazione che tiene conto di diversi fattori.
La giurisprudenza consolidata, inclusa la citata ordinanza n. 5850/2025, ha chiarito che, ove l'ex coniuge e il coniuge superstite abbiano entrambi i requisiti per la pensione di reversibilità, la determinazione della quota spettante a ciascuno di essi deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica dell'istituto e individuati dalla giurisprudenza, quali l'entità dell'assegno riconosciuto al coniuge divorziato, le condizioni economiche di entrambi e l'eventuale convivenza prematrimoniale.
Pertanto, riepilogando, il giudice deve considerare i seguenti criteri per determinare come suddividere la prestazione:
- durata del matrimonio con il defunto, che rappresenta il criterio principale, anche se non esclusivo;
- condizioni economiche dei coniugi: redditi, patrimonio e capacità lavorativa;
- assistenza morale e materiale prestata al defunto, sia durante il matrimonio che in periodi di malattia;
- presenza di figli, situazioni di disagio o altre circostanze familiari che possano influire sulla ripartizione.
Infine - si sottolinea nell'ordinanza in esame - la quota di pensione di reversibilità spettante all'ex coniuge divorziato "non deve necessariamente corrispondere all'importo dell'assegno divorzile, né tale quota di pensione ha in detto importo un tetto massimo non superabile, ma tra gli elementi da valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche l'entità dell'assegno divorzile, in modo tale che l'attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria dell'istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto in favore di tutti gli aventi diritto".
Resta fermo che il tribunale ordinario è l'unico competente a decidere la distribuzione delle quote, su richiesta di uno dei soggetti coinvolti e che la decisione del giudice ha effetto retroattivo, a partire dalla data del decesso del pensionato.