Nella nota pubblicata il 22 luglio 2024, l’INPS fornisce chiarimenti relativi all’istituto della pace contributiva, consistente nella facoltà di sistemare la posizione assicurativa, recuperando i buchi contributivi tra un lavoro e l'altro, a condizioni semplificate e con oneri agevolati.
Tale misura - nella specie rivolta ai “contributivi puri”, ovvero a coloro che non hanno contributi precedenti al 1° gennaio 1996 - offre, in particolare, ai lavoratori la possibilità di aggiungere fino a 5 anni alla propria carriera contributiva, tramite il riscatto di periodi non coperti da contribuzione. È essenziale, tuttavia, che i periodi da riscattare non siano già coperti da contribuzione non solo nella cassa di previdenza specifica, ma anche in altri fondi previdenziali.
Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, e deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024.
L’Istituto previdenziale puntualizza, inoltre, che possono essere riscattati solo i periodi scoperti da contribuzione obbligatoria che si trovano tra due periodi di lavoro. Non è quindi possibile utilizzare la pace contributiva per i periodi precedenti alla prima occupazione.
Il vantaggio è che i periodi riscattati, i quali possono essere anche non continuativi ma comunque non superiori a 5 anni, vengono considerati:
> ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione;
> per il calcolo dell’assegno pensionistico.
Quando non è possibile esercitare la facoltà di riscatto?
Ai fini della scelta dei periodi, va considerato che la facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa soggetti ad obbligo di versamento contributivo. Tale preclusione opera necessariamente anche nei casi in cui l’obbligo contributivo sia già prescritto. In tali casi il lavoratore può recuperare i periodi di lavoro attivando altri istituti già previsti dalla vigente normativa nelle singole gestioni previdenziali, quali la regolarizzazione contributiva o, nei casi in cui sia intervenuta la prescrizione dei contributi, la costituzione di rendita vitalizia.
Viene precisato, ancora, che qualora si verifichi l’acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 (ad esempio, accredito del servizio militare, maternità al di fuori del rapporto di lavoro, ecc.), il riscatto già effettuato attraverso la pace contributiva verrà annullato d’ufficio, con successiva restituzione dei contributi.
Quali le modalità da seguire?
La facoltà di fruire della pace contributiva può essere esercitata “a domanda on line” dell’assicurato, o dai suoi superstiti o parenti e affini entro il secondo grado, entro il 31 dicembre 2025 e tramite i seguenti canali:
Tale misura - nella specie rivolta ai “contributivi puri”, ovvero a coloro che non hanno contributi precedenti al 1° gennaio 1996 - offre, in particolare, ai lavoratori la possibilità di aggiungere fino a 5 anni alla propria carriera contributiva, tramite il riscatto di periodi non coperti da contribuzione. È essenziale, tuttavia, che i periodi da riscattare non siano già coperti da contribuzione non solo nella cassa di previdenza specifica, ma anche in altri fondi previdenziali.
Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, e deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024.
L’Istituto previdenziale puntualizza, inoltre, che possono essere riscattati solo i periodi scoperti da contribuzione obbligatoria che si trovano tra due periodi di lavoro. Non è quindi possibile utilizzare la pace contributiva per i periodi precedenti alla prima occupazione.
Il vantaggio è che i periodi riscattati, i quali possono essere anche non continuativi ma comunque non superiori a 5 anni, vengono considerati:
> ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione;
> per il calcolo dell’assegno pensionistico.
Quando non è possibile esercitare la facoltà di riscatto?
Ai fini della scelta dei periodi, va considerato che la facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa soggetti ad obbligo di versamento contributivo. Tale preclusione opera necessariamente anche nei casi in cui l’obbligo contributivo sia già prescritto. In tali casi il lavoratore può recuperare i periodi di lavoro attivando altri istituti già previsti dalla vigente normativa nelle singole gestioni previdenziali, quali la regolarizzazione contributiva o, nei casi in cui sia intervenuta la prescrizione dei contributi, la costituzione di rendita vitalizia.
Viene precisato, ancora, che qualora si verifichi l’acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 (ad esempio, accredito del servizio militare, maternità al di fuori del rapporto di lavoro, ecc.), il riscatto già effettuato attraverso la pace contributiva verrà annullato d’ufficio, con successiva restituzione dei contributi.
Quali le modalità da seguire?
La facoltà di fruire della pace contributiva può essere esercitata “a domanda on line” dell’assicurato, o dai suoi superstiti o parenti e affini entro il secondo grado, entro il 31 dicembre 2025 e tramite i seguenti canali:
- portale web dell’INPS, tramite la pagina “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”, selezionando poi “Riscatti”;
- Contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;
- patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, le domande devono essere presentate utilizzando il modulo “AP135”.
Nel caso dei lavoratori del settore privato, la domanda di pace contributiva potrà essere presentata anche dal datore di lavoro destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In questo caso l’onere è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e rientra nell’ipotesi in cui non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge (cfr. sul punto cfr. la circolare n. 5 del 2024 dell’Agenzia delle Entrate).
Per quanto concerne il versamento dell’onere da riscatto, sono previsti sia il pagamento in un’unica soluzione dell’intera cifra, sia una rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi.