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Patente e deficit visivo

Patente e deficit visivo
Niente patente per chi ha un deficit visivo che non può essere corretto nemmeno attraverso gli occhiali.
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 11379 del 16 novembre 2016, si è occupato di un interessante caso in materia di diniego al rilascio della patente di guida, per mancanza dei requisiti visivi.

Nel caso esaminato dal Tribunale, un soggetto aveva impugnato il decreto con cui il Ministero dei trasporti aveva respinto il ricorso proposto avverso il giudizio di non idoneità espresso dall’Unità Sanitaria Territoriale di Ancona al conseguimento della patente B speciale, per mancanza dei requisiti visivi prescritti dagli artt. 322 e 325 d.p.r. n. 495/92.

Secondo il ricorrente, il provvedimento sarebbe errato e ingiusto, in quanto il verbale della visita effettuata dall’Unità Sanitaria “non indicherebbe gli strumenti e le procedure adottate per svolgere le verifiche e non terrebbe conto della possibilità di correggere i vizi visivi con occhiali e lenti a contatto”.

Il TAR, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente, rigettando il relativo ricorso.

Dall’esame del verbale della visita effettuata al ricorrente, infatti, era emerso che il medesimo non possedeva “i requisiti minimi visivi richiesti dall’art. 325 d.p.r. n. 495/92 (essendo stato accertato un visus corretto all’occhio destro di 2-3/10 e all’occhio sinistro di 5/10)”.

Il ricorrente, inoltre, era risultato presentare “la visione notturna e la visione binoculare alterate, circostanza, quest’ultima, di per sè ostativa al rilascio della patente speciale così come espressamente previsto dall’art. 325 comma 4 d.p.r. n. 495/92”.

Di conseguenza, secondo il TAR, il diniego al conseguimento della patente speciale doveva considerarsi pienamente legittimo, dal momento che l’interessato era stato visitato ed era stato accertato che il suo deficit visivo non poteva essere adeguatamente corretto nemmeno attraverso l’uso di occhiali o lenti a contatto.

Il TAR evidenziava, peraltro, come la capacità visiva del ricorrente fosse stata valutata “tenendo conto anche della possibilità di utilizzare mezzi di correzione”, con la conseguenza che non appariva corretto il rilievo del ricorrente, in base al quale tale aspetto non sarebbe stato tenuto in considerazione.

Alla luce di tali circostanze, il TAR provvedeva al rigetto del ricorso proposto dal ricorrente. Tuttavia, in considerazione della “particolarità fattuale della vicenda oggetto di causa”, il Tribunale riteneva di dover compensare tra le parti del giudizio le spese processuali sostenute dalle parti.


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