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Passaporto, ora il rilascio è più facile se sei separato con figli minori, con alcune eccezioni: ecco quali e cosa fare

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Passaporto, ora il rilascio è più facile se sei separato con figli minori, con alcune eccezioni: ecco quali e cosa fare
Vediamo insieme in quali casi è possibile per un genitore separato portare all'estero i figli minorenni
Capita che anche questioni come l’organizzazione di un viaggio all’estero diventino fonti di ulteriori animosità nell’ambito delle coppie separate, in presenza di figli minorenni e in regime di affidamento condiviso.

Ma, ai fini del rilascio del passaporto - o della carta d’identità valida per l’espatrio - in favore del genitore separato con figlio minore, è necessario anche il consenso dell'ex partner? Cosa dice la legge in proposito?

Innanzitutto occorre ricordare che, con l’emanazione della L. 54/2006, il legislatore ha consacrato il principio della bigenitorialità.

Si tratta di un principio la cui essenza può essere individuata nella promozione e valorizzazione del ruolo di entrambi i genitori nella relazione assistenziale ed educativa con i figli in dipendenza della crisi familiare. La direttiva di fondo da seguire deve essere, quindi, quella di garantire ai figli, nonostante la rottura della compagine familiare, nei limiti del possibile e comunque sempre in conformità al loro esclusivo interesse, l'effettivo sostegno personale, oltre che ovviamente economico, di ambedue i genitori.

La finalità predetta è peraltro allineata a quanto prescritto dall'art. 30, comma 1, della Costituzione, ma anche dall'art. 9, comma 3, della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989. Si richiama, ancora, l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea del 2000 (Carta di Nizza), laddove si riconosce che «il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse».

Anche la Corte di Cassazione ha sempre insistito sul dovere del genitore affidatario di favorire il rapporto tra il bambino e l’altro genitore, salvo contrarie indicazioni di particolare gravità, tenuto conto che entrambe le figure genitoriali sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata del minore (Cass. Pen., sent. n. 27995/2009). Pertanto, nel momento in cui sarà il giudice a stabilire il piano di frequentazione estivo tra genitori separati e figli minori di età, sarà dovere di ciascun genitore non ostacolarne il rispetto, così da non incorrere nell’elusione del provvedimento adottato dal giudice.

Va poi segnalato che, con la formulazione dell’art. 20 del D.L. 69/2023, il legislatore ha introdotto un importante cambiamento sul piano procedurale ai fini del rilascio dei passaporti in presenza di un figlio minore: diversamente da quanto accadeva in passato, ora per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell’altro coniuge e il passaporto potrà esser emesso in modo semplificato, a meno che non esista un provvedimento dell’autorità giudiziaria che ne inibisca il rilascio. Stessa regola si applica per il rilascio delle carte di identità valide per l’espatrio.
Il provvedimento inibitorio, che impedisce al genitore destinatario di ottenere il passaporto, può essere emesso dal giudice a domanda dell’altro genitore o del pubblico ministero, nei casi in cui vi sia concreto e attuale pericolo che questi possa sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi dei confronti dei figli.
In ogni caso il giudice non può inibire l’ottenimento del documento per più di 2 anni.

La richiesta da parte dell’altro genitore separato deve essere presentata al tribunale ordinario - competente secondo la residenza abituale dei figli minori - oppure al giudice del procedimento ancora pendente tra le parti, per esempio la causa di separazione non ancora conclusa. Se i figli minori risiedono all’estero, invece, bisogna presentare la domanda presso il tribunale competente in base all’ultima residenza della prole o del comune di iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE).

Resta ferma, invece, la necessità del consenso di entrambi i genitori per il rilascio del passaporto al figlio minorenne.

In particolare:
> il genitore comunitario residente in Italia può anche non recarsi personalmente presso la questura e fornire il modulo di assenso firmato;
> il genitore extracomunitario residente in Italia deve far autenticare l’assenso da un pubblico ufficiale;
> il genitore extracomunitario residente all’estero deve fornire il consenso attraverso il Consolato o l’Ambasciata.


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