Nel 2026 possono accedere all’ISCRO i liberi professionisti titolari di Partita IVA, inclusi coloro che partecipano a società semplici o studi associati, che esercitano attività autonome riconducibili all’esercizio di arti e professioni e che abbiano subito, nel 2025, una riduzione significativa dei propri redditi.
L’indennità va da un minimo di 255 euro fino a un massimo di 817 euro al mese. Viene erogata per sei mensilità consecutive e non prevede contribuzione figurativa. Il valore finale dell’importo beneficiato dipende, quindi, dalla riduzione del reddito registrata dal lavoratore autonomo.
La domanda può essere presentata esclusivamente online sul portale Inps oppure tramite patronato. Il termine ultimo per fare richiesta di questa misura di sostegno al reddito è il 31 ottobre 2026.
Per presentare la domanda è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere iscritti alla Gestione separata;
- non aver conseguito, nell’anno precedente alla domanda, un reddito da lavoro autonomo superiore a 12.749,18 euro;
- non essere titolari di pensione diretta né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- non essere beneficiari dell’Assegno di inclusione;
- aver dichiarato, nell’anno precedente alla domanda, un reddito da lavoro autonomo inferiore di almeno il 70% rispetto alla media dei redditi dei tre anni precedenti;
- essere titolari di Partita IVA attiva da almeno tre anni, per l’attività che ha determinato l’iscrizione alla gestione previdenziale;
- essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali obbligatori.
Si rammenta che, con il messaggio n. 1129 del 31 marzo 2026, l’INPS è intervenuta su un aspetto operativo di particolare importanza: il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata ai fini dell’accesso alle indennità ISCRO e DIS-COLL, a condizione che l’obbligo contributivo sia stato comunque adempiuto.
Il chiarimento nasce dalle criticità emerse durante l’istruttoria delle domande, in cui numerosi richiedenti, pur avendo versato regolarmente i contributi, si sono visti respingere l’istanza per la mancata formalizzazione dell’iscrizione.
L’Istituto precisa che l’iscrizione deve essere considerata un requisito di natura formale, la cui assenza non compromette il diritto alle prestazioni, purché risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti previsti. Tuttavia, non vengono fornite indicazioni puntuali in merito alla necessità di presentare un ricorso amministrativo per il riesame delle domande già respinte.
Alla luce di ciò viene stabilito che:
- il requisito sostanziale è rappresentato dal versamento dei contributi;
- l’assenza dell’iscrizione formale non comporta automaticamente il rigetto della domanda;
- resta comunque necessario regolarizzare l’iscrizione.
Non viene però chiarito se, nei casi di rigetto motivato esclusivamente dalla mancata iscrizione formale, sia necessario presentare una nuova domanda o un ricorso, oppure se il riesame avverrà d’ufficio in presenza di contributi regolarmente versati.