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Particolare tenuità del fatto: non rilevano le vicende successive alla commissione del reato

Particolare tenuità del fatto: non rilevano le vicende successive alla commissione del reato
Per il riconoscimento della causa di non punibilità ex art 131 bis c.p., il giudice del merito deve valutare il fatto complessivamente considerato esclusivamente in base a criteri di natura oggettiva quali il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo.
Con la sentenza n. 660/2020, la Corte di Cassazione, V Sezione Penale, si è pronunciata nuovamente in ordine all’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis del c.p..
Nel caso di specie, un uomo aveva spinto la propria consorte, la quale, perdendo l’equilibrio, cadeva rovinosamente al suolo, riportando “la frattura dello zigomo sx e della parte laterale del seno mascellare sx”.
L’uomo, successivamente, aveva prestato soccorso alla moglie, recandosi con lei presso il “pronto soccorso” del presidio ospedaliero più vicino. In tale sede, si rendeva necessario per la donna, a causa delle lesioni occorse, un intervento chirurgico. L’uomo, in seguito a querela sporta dalla moglie, veniva tratto in giudizio.
Il Tribunale, tuttavia, lo assolveva per particolare tenuità del fatto.
Il P.G. presso la Corte di appello, successivamente, ricorreva per Cassazione ai fini dell’annullamento del provvedimento di cui sopra. Si contestava che il fatto ascritto all’imputato difettasse del requisito della speciale esiguità (del danno o del pericolo); requisito richiesto dalla norma di cui all’art. 131 bis citato.
Ancora, sarebbe mancata in senso assoluto, nel vaglio condotto dal Giudice del merito, una valutazione complessiva della condotta, essendosi solamente privilegiato il dato fattuale “successivo” dell’aver accompagnato la vittima in ospedale.
Il Supremo Consesso, ha ritenuto il ricorso fondato.

In via preliminare, si è evidenziato, in tema di riconoscimento della particolare tenuità del fatto, l’insegnamento della Cass. Sez. Un. n. 13681/2016, in virtù del quale: “[…] il giudizio sulla tenuità del fatto, richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo”.
È prescritta, dunque, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità citata, una ineludibile valutazione del grado di offesa, o messa in pericolo, del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice e, contestualmente, del modo di atteggiarsi della condotta del reo. Ciò al fine dell’ottenimento di un riscontro effettivo circa l’esiguità del danno o del pericolo. La valutazione di cui sopra, tuttavia, conduceva il Giudice del merito a trascurare irragionevolmente gli elementi citati, che, invero, potevano dirsi obiettivamente apprezzabili, attesa l’entità della malattia (lesioni) della donna e la sua durata.

La Corte, inoltre, ha precisato l’irrilevanza, nell’ottica dell’applicabilità della causa di non punibilità di cui si discorre, delle condotte post delictum” (nel caso concreto, l’aver prestato soccorso alla persona offesa), posto che “[…] le vicende successive alla commissione dei fatti”, che potrebbero rilevare ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, “[…] non possono riverberare effetti sulla valutazione della particolare tenuità del fatto, che ha ad oggetto i profili della limitata valenza offensiva della condotta considerata esclusivamente con riguardo a criteri di natura oggettiva” (Cass. n. 22951/2018).


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