La definizione è stata chiarita dalla Circolare 20 del 2011 dell'Agenzia delle Entrate e riguarda tutti quei prodotti, apparecchi e strumenti che sono considerati dispositivi medici secondo la normativa europea, i quali vengono marcati con il simbolo “CE” dal fabbricante.
- pannolini per incontinenza;
- traverse;
- dispositivi per proteggere materassi e sedie.
I pannolini per incontinenza sono detraibili anche se acquistati al di fuori delle farmacie, ad esempio in supermercati o negozi online, come chiarito dalla Circolare 17 del 2006 dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, se non vengono acquistati in farmacia, è necessario che lo scontrino riporti una descrizione chiara del prodotto. Inoltre, per poter detrarre la spesa, bisogna fornire la prescrizione medica o un’autocertificazione che giustifichi la necessità dell’acquisto.
- prescrizione medica: è necessario avere un documento che certifichi la correlazione tra la patologia invalidante e l’acquisto dei pannolini;
- certificato della ASL: un documento che attesti l’invalidità funzionale;
- scontrino fiscale: deve riportare la descrizione chiara del prodotto e il codice fiscale della persona che sostiene la spesa, come accade con gli scontrini rilasciati dalle farmacie.
Inoltre, se la spesa è soggetta a Iva al 4%, questa viene applicata solo se si forniscono i documenti necessari, come la prescrizione medica e il certificato della ASL.