Il citato provvedimento, si ricorda, concorre a comporre il nuovo pacchetto Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (c.d. «pacchetto AMLA»), che ricomprende anche l’istituzione di una nuova Autorità antiriciclaggio - AMLA (Anti Money Laundering Authority) con sede a Francoforte. In particolare, l’Authority è chiamata a svolgere attività di collaborazione e di coordinamento tra le Unità d’informazione finanziaria (FIU) dell’Unione, alle quali può chiedere dati e analisi per la valutazione delle minacce e dei rischi cui è esposto il mercato interno.
Ma cosa rientra nella definizione di denaro contante?
L’ 'UE intende per "denaro contante" le seguenti categorie di prodotti:
- banconote e monete (comprese le monete non più in circolazione ma accettate per essere cambiate dalle banche);
- strumenti negoziabili al portatore (ad es. assegni turistici, cambiali dirette oppure ordini di pagamento firmati ma senza indicazione del beneficiario);
- monete con un tenore in oro di almeno il 90%;
- lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%.
Qual è l'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2024/1624?
Più nel dettaglio, il citato art. 80 vieta - alle persone che commerciano beni o forniscono servizi - di accettare o effettuare un pagamento in contanti d’importo superiore ai 10 000 euro o d’importo equivalente in valuta nazionale o estera, indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate. Gli Stati membri possono, tuttavia, adottare limiti inferiori e più stringenti, previa consultazione della Banca centrale europea. I limiti più rigorosi già esistenti a livello nazionale continueranno ad applicarsi, ma vanno notificati alla Commissione entro il 10 ottobre 2024.
Il futuro nuovo limite non si applicherà invece:
> ai pagamenti tra persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di una professione;
> ai pagamenti o ai depositi effettuati presso i locali degli enti creditizi, degli emittenti di moneta elettronica e dei prestatori di servizi di pagamento.
Rileva inoltre, ai fini degli obblighi antiriciclaggio, la definizione di beni di valore elevato, come previsto nell’allegato IV al Regolamento:
- articoli di gioielleria o di oreficeria di valore superiore a 10.000 euro o al controvalore in moneta nazionale;
- orologi di valore superiore a 10.000 euro o al controvalore in moneta nazionale;
- veicoli a motore di prezzo superiore a 250.000 euro o al controvalore in moneta nazionale;
- aeromobile di valore superiore a 7.500.000 euro o al controvalore in moneta nazionale;
- natante di valore superiore a 7. 500.000 euro o al controvalore in moneta nazionale.
Le surriferite regole dell’Unione europea vanno ad armonizzare un contesto normativo che, a livello dei singoli Stati membri, si presenta alquanto disomogeneo. Allo stato, infatti, nell’Ue coesistono Paesi che:
> non prevedono affatto limiti all’uso del contante (Cipro, Estonia, Finlandia, Germania, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo e Olanda);
> hanno un limite al contante estremamente basso (Grecia 500 euro; Francia, Svezia e Spagna 1.000 euro);
> hanno un limite al contante medio (Danimarca 2.700 euro; Lituania, Portogallo 3.000 euro, Polonia 3.300 euro);
> hanno un limite al contante alto (Croazia 15.000 euro).
Ad oggi, in Italia, il limite al contante è fissato in 5.000 euro per ciascun pagamento e per le transazioni dilazionate nell’arco di 7 giorni. Con l’entrata in vigore delle norme europee, nel 2027, l'Italia avrà quindi la possibilità di alzare il limite interno all’utilizzo del contante a 10.000 euro.