Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonista un soggetto, che era stato condannato, sia in primo che in secondo grado, per il reato di cui all’art. 189 cod. strada, in quanto questi, “trovandosi alla guida di una trattrice agricola ed essendo rimasto coinvolto in un sinistro stradale con feriti”, si era allontanato dal luogo del sinistro, “prima che le forze di polizia potessero procedere alla sua identificazione ed alle verifiche ed ai rilievi del caso”.
Ritenendo la decisione ingiusta, l’imputato aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
Precisava il ricorrente, in particolare, di non aver percepito il proprio ruolo causale o, comunque, il proprio coinvolgimento nel sinistro e che tale ruolo, peraltro, non era nemmeno stato accertato dalla polizia stradale.
Evidenziava il ricorrente, in proposito, che non era stato dimostrato l’urto tra il trattore e l’autovettura e che un testimone aveva escluso tale circostanza.
Secondo il ricorrente, inoltre, la Corte d’appello non avrebbe tenuto in adeguata considerazione il comportamento successivo dell’imputato, essendo “estremamente probabile” che lo stesso non si fosse accorto di avere concorso a cagionare il sinistro.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle considerazioni svolte dall’imputato, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Precisava la Cassazione, in primo luogo, che l’art. 189 cod. strada “non presuppone affatto un urto ma solo, con dicitura piuttosto ampia, il verificarsi di un ‘incidente comunque ricollegabile al (…) comportamento’ dell’utente della strada, pur se non responsabile dell’incidente stesso”.
Il sostanza, dunque, l’art. 189 cod. strada, nel disporre che l’utente della strada, “in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento”, ha l’obbligo di fermarsi e di “prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona”, ha voluto attribuire all’espressione “incidente comunque ricollegabile al suo comportamento il valore di antefatto non punibile idoneo ad identificare il titolare della posizione di garanzia”.
Ebbene, nel caso di specie, secondo la Cassazione, la Corte d’appello aveva “correttamente interpretato la disposizione che sanziona la condotta omissiva dell’utente della strada, comunque coinvolto in un sinistro, che non presti assistenza alle persone ferite, ritenendo che l’obbligo di attivarsi sussista indipendentemente dalla responsabilità nel sinistro”.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dall’imputato, confermando integralmente la sentenza impugnata.