Nel caso esaminato dalla Corte, il Tribunale di Roma, a seguito del riconoscimento in Italia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, aveva posto a carico di un coniuge il pagamento di un’indennità (per responsabilità del coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio), pari a € 300,00, oltre al pagamento di un contributo mensile al mantenimento della figlia, pari a € 500,00, comprensivo di spese straordinarie.
Successivamente, lo stesso Tribunale respingeva la domanda di riduzione del contributo al mantenimento della figlia, che era stata richiesta in quanto il coniuge si era risposato ed aveva avuto altri due figli, con conseguente forte incidenza sulle disponibilità economiche del soggetto in questione.
Ritenendo il rigetto della domanda ingiusto, l’ex coniuge proponeva appello, il quale veniva accolto statuendo la conseguente riduzione dell’assegno di mantenimento ad € 400,00.
L’ex moglie e la figlia, dunque, proponevano ricorso in Cassazione, evidenziando come la giurisprudenza della Cassazione medesima (sentenza n. 1595 del 2008) avesse escluso “che la formazione di un nuovo nucleo familiare con gli oneri che ne derivano possa determinare un allentamento dei doveri genitoriali nei confronti dei figli nati in precedenza”.
Le ricorrenti rilevavano, inoltre, che “alla luce delle comparazione delle situazioni economiche dei due genitori”, risultava evidente che non sussistevano i parametri previsti dalla legge per la riduzione dell’assegno di mantenimento.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dalle due ricorrenti.
Infatti, la Cassazione, pur riconoscendo che “la libertà di formare una nuova famiglia dopo la separazione o il divorzio, costituisce l’espressione di un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione e dall’ordinamento sovranazionale”, e che “la stessa giurisprudenza non riconduce automaticamente alla formazione di un nuovo nucleo familiare l’effetto di determinare una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati precedentemente alla nuova unione familiare”, rilevava che è, comunque, pacifico che “la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, determinando la nascita di nuovi obblighi di carattere economico, deve essere valutata come circostanza sopravvenuta, che può portare alla modifica delle condizioni stabilite nella separazione o nel divorzio ovvero nel provvedimento del giudice in merito al mantenimento dei figli nati da una unione di fatto”.
Pertanto, del tutto correttamente, la Corte d’Appello, dopo aver verificato le condizioni economiche dei coniugi, in considerazione, altresì, della nascita dei due nuovi figli, aveva “rideterminato l’obbligo contributivo” del padre in favore della figlia nata dal precedente matrimonio”.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, la Cassazione rigettava il ricorso, condannando le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.