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La moglie che non ha le competenze professionali per poter lavorare ha diritto di essere mantenuta

Famiglia - -
La moglie che non ha le competenze professionali per poter lavorare ha diritto di essere mantenuta
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19000 del 10 settembre 2014 è intervenuta con l'ennesima pronuncia in tema di assegno di mantenimento, che può essere posto a carico di uno dei coniugi in sede di separazione o divorzio.

Come noto, il giudice, nel disporre tale assegno, deve tenere in considerazione le condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, disponendo in favore del coniuge economicamente più debole, un assegno mensile a titolo di contributo nel mantenimento del coniuge stesso e/o dei figli minorenni o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.

Nel determinare l'importo dell'assegno, inoltre, il giudice dovrà tener conto del principio fondamentale secondo cui, tale assegno deve garantire al coniuge di mantenere, dopo la separazione o il divorzio, lo stesso tenore di vita di cui godeva nel corso del matrimonio.

Va osservato, inoltre, come tali provvedimenti non siano immodificabili in via assoluta, in quanto l'obbligato, potrebbe agire per ottenere la "modifica delle condizioni di separazione": tuttavia, a tal scopo è necessario che vi siano delle specifiche ragioni a sostegno della domanda, in quanto solo un oggettivo mutamento dello stato di fatto, rispetto al momento della pronuncia della separazione o del divorzio, potrebbe giustificare la revoca o la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento.

Dunque, se le condizioni economiche e/o lavorative del coniuge beneficiario dell'assegno migliorano, l'altro coniuge potrebbe ottenere la revoca o, quantomeno, la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento posto a suo carico.

Così, se la moglie, dopo qualche anno dalla pronuncia della separazione o del divorzio, trova un lavoro che le consente di mantenersi autonomamente e di godere di un tenore di vita analogo a quello di cui godeva in costanza di matrimonio, il marito potrebbe ottenere un provvedimento del giudice che lo esenti, per il futuro, dall'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, in quanto le condizioni economiche dei coniugi non lo giustificano più.

Nel caso esaminato dalla Corte, il coniuge, in sede di divorzio, era stato condannato dal giudice a corrispondere un assegno mensile a titolo di contributo nel mantenimento della moglie e dei figli.
Egli, tuttavia, aveva impugnato tale decisione, ritenendola ingiusta.

La Corte d'appello, tuttavia, confermava la sentenza di condanna, con la conseguenza che il coniuge riteneva di proporre ricorso per Cassazione.

Giusti al terzo grado di giudizio, però, la Corte di Cassazione riteneva di dover aderire alle considerazioni svolte dal giudice di secondo grado, confermando l'obbligo a carico dell'uomo di mantenere moglie e figli, dal momento che la donna non aveva un lavoro e inoltre nemmeno aveva le competenze necessarie per svolgerne uno, al contrario dell'uomo che invece era molto benestante e percepiva un reddito piuttosto alto.

Inoltre, secondo la Cassazione, nel caso di specie, era del tutto irrilevante anche il fatto che la donna avesse chiaramente manifestato di non aver intenzione di cercare un lavoro, dal momento che, come sopra ricordato, la stessa non aveva alcun tipo di competenza professionale che le consentisse di cercare e trovare un'occupazione.

Di conseguenza, la Corte esclude che, in questo caso, l'uomo avesse diritto a veder revocato o ridotto l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e dei figli, dal momento che le condizioni economiche e lavorative della donna giustificavano ampiamente la disposizione in proprio favore.
Pertanto, la Cassazione, rigetta il ricorso e conferma la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'Appello.


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