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Le nuove regole sulla circolazione dei monopattini elettrici

Le nuove regole sulla circolazione dei monopattini elettrici
Prime impressioni su alcuni aspetti problematici applicativi della disciplina, alla luce del D.M. 18 agosto 2022.
I monopattini elettrici sono diventati ormai una vista molto comune per le strade delle nostre città, accolta con entusiasmo dai fautori della mobilità sostenibile, poco gradita invece ad altri, a causa della notevole velocità a cui viaggiano questi mezzi e dei problemi legati al cosiddetto “parcheggio selvaggio”.
Questa duplicità di atteggiamento si può riscontrare anche da parte del Legislatore, che via via ha introdotto - spesso a colpi di Decreto Legge - norme sempre più stringenti per la circolazione di questi mezzi. Presenti anche tentativi da parte dei Comuni di introdurre norme di sicurezza, quali l’obbligo del casco, in anticipo sulla disciplina nazionale, prontamente dichiarati illegittimi dai Giudici amministrativi (cfr. T.A.R. Firenze, sez. I, 19 aprile 2022, n. 524).

Dopo una prima fase di sperimentazione, a seguito delle ultime modifiche apportate all’art. 1, commi da 75 a 75 vicies ter, L. n. 160/2019 e con l’entrata in vigore del D.M. 18 agosto 2022, possiamo ora dire di avere a disposizione un quadro abbastanza completo
  • delle regole di circolazione
  • delle caratteristiche tecniche e costruttive che questi mezzi devono possedere
  • delle sanzioni per comportamenti scorretti.
La particolarità di questo assetto normativo, però, è quella di non essere ricompreso - come forse sarebbe stato più opportuno per ragioni logico-sistematiche - nel Codice della strada (a differenza di quanto accade con le biciclette a pedalata assistita), ma di costituire un corpo a sé, pur confermando che i monopattini elettrici appartengono alla generale categoria dei velocipedi disciplinata dal Codice.

In ogni caso, tra le disposizioni più rilevanti della L. n. 160/2019 possiamo ricordare a titolo di esempio:

- il limite di potenza nominale continua del motore elettrico, che non deve essere superiore a 0,50 kW;
- il limite di quattordici anni di età per l’utilizzo di questi mezzi, con l’obbligo di indossare il casco per i minorenni;
- il limite di velocità di 6 km/h nelle aree pedonali e di 20 km/h negli altri casi;
- il divieto di sosta e di circolazione sui marciapiedi.

Da ultimo, il D.M. 18 agosto 2022 ha introdotto regole più puntuali in merito ai presidi di sicurezza, imponendo l’installazione di segnalatori acustici, di indicatori luminosi e così via (per una disamina più puntuale si rinvia all’articolo “Vuoi comprare un monopattino elettrico? Controlla che sia a norma” pubblicato su questo sito).

Questo susseguirsi di aggiornamenti, però, potrebbe creare non pochi problemi a chi già possiede un monopattino o a chi sia intenzionato a comprarne uno a breve, dovendo capire se il proprio mezzo possa circolare o meno e sia conforme alle ultime novità.
Dovendo porre un primo punto fermo, il citato Decreto ministeriale entrerà in vigore il prossimo 30 settembre 2022, con la conseguenza che i veicoli commercializzati dopo quella data dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche in esso previste.
I proprietari dei veicoli già circolanti, invece, hanno tempo fino al 1° gennaio 2024 per adeguare il proprio mezzo alle nuove regole.
È previsto, però, anche un periodo di applicazione facoltativa del Decreto ministeriale, che va dalla data di entrata in vigore del 14 settembre 2022 fino al 30 settembre 2022.
Pur non essendo presente alcun obbligo, dunque, viene lasciata la scelta di provvedere all’adeguamento dei mezzi destinati ad essere messi in circolazione nel corso già di tale – seppur breve - lasso di tempo.
Si tratta di una successione di date alla quale è necessario prestare particolare attenzione, posto che le sanzioni vengono applicate non solo a chi commercializza monopattini non conformi, ma anche agli utenti della strada che li utilizzano (v. l’art. 1, comma 75 undevicies, L. n. 160/2019).

Ma come avverrà in concreto l’accertamento delle violazioni che si basano sul requisito della data di commercializzazione del mezzo, posto che i monopattini - a differenza di altri veicoli come le motociclette o le automobili – non sono registrati e non possiedono un libretto di circolazione?
Lo stesso quesito si pone quando si tratta di individuare l’effettivo proprietario del mezzo, anche ai fini dell’applicazione del principio di solidarietà fissato dall’art. art. 196 del Codice della strada.

Un tentativo di rispondere a questa domanda lo si può fare andando a cercare nella circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/A/1974/20/104/5 del 9 marzo 2020, che è interessante perché affronta proprio questo problema dal punto di vista dei soggetti che si troveranno a dover emanare le sanzioni.
La circolare ha chiarito che si deve fare riferimento al possesso del monopattino, purché il soggetto che lo detiene lo abbia acquisito in buona fede e in virtù di un titolo astrattamente idoneo. Di conseguenza, il conducente sarà considerato anche proprietario se il monopattino è detenuto legittimamente e fatta salva la dimostrazione della proprietà in capo ad altro soggetto attraverso l’esibizione di idoneo documento che lo possa comprovare.

Quando si acquista un monopattino elettrico, quindi, è opportuno non solo fare attenzione alle sue caratteristiche tecniche, ma anche preoccuparsi di conservare le ricevute o altri documenti indicanti la data e il soggetto compratore, in modo da tutelarsi in caso di contestazioni.


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