Il D.L. 113/2024, conosciuto come decreto Omnibus, ha introdotto la possibilità - per i contribuenti Isa - di aderire al ravvedimento speciale, o condono 2025, con riferimento agli anni di imposta dal 2018 al 2022. Chi aderisce può evitare verifiche fiscali versando modeste somme, in base ai redditi dichiarati e agli indici Isa.
L’articolo 2-quater del D.L. 113/2024 stabilisce che la base imponibile dell’imposta sostitutiva si calcola sulla differenza tra il reddito d’impresa - o di lavoro autonomo - dichiarato e un incremento percentuale, variabile in base all’affidabilità fiscale del contribuente:
- 5% per Isa pari a 10;
- 10% per Isa tra 8 e 10, considerato “affidabile”;
- 20% per Isa tra 6 e 8;
- 30% per Isa tra 4 e 6;
- 40% per Isa sotto 4;
- 50% per Isa inferiore a 3.
- 15% per Isa inferiore a 6;
- 12% per Isa tra 6 e 8;
- 10% per Isa tra 8 e 10.
Come detto, l’accesso al ravvedimento speciale è consentito ai soli contribuenti Isa che hanno aderito al concordato preventivo biennale entro il termine del 31 ottobre 2024, anche se - ad oggi - non è chiaro se i termini verranno prorogati o se sarà prevista un’ulteriore apertura: si rimanda a questo articolo per un approfondimento della questione. L’adesione avviene tramite pagamento entro il 31 marzo 2025 degli importi previsti, in unica soluzione o rateizzato. In caso di pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro la data del 31 marzo.
L’Agenzia delle Entrate specifica che l’opzione può riguardare uno o più anni dal 2018 al 2022 e si applica sia all’imposta sostitutiva sui redditi (comprese le addizionali), sia all’Irap. Per l’adesione, occorre presentare il modello F24 e versare la prima rata o l’intero importo entro il 31 marzo 2025. L’istituto si perfeziona solo con il versamento totale, in unica soluzione o in un massimo di 24 rate mensili.
Per le società e associazioni è necessario un doppio adempimento:
- il modello F24 per il versamento dell’imposta Irap da parte della società;
- i modelli F24 per le imposte sui redditi e relative addizionali a carico dei soci.
Se il pagamento avviene a rate, la sanatoria si perfeziona solo al saldo di tutte le rate. Se una rata non è versata, non si perde l’opzione, ma è possibile versarla entro la scadenza della successiva. Tuttavia, il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento dell’intero o della prima rata è successivo alla notifica di verbali o atti di accertamento o di recupero di crediti inesistenti.
Per le rate oltre la prima, si applicano interessi legali.