La nuova rottamazione, quindi, coprirebbe anche i debiti esclusi da quella precedente, che era stata circoscritta ai ruoli affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Se approvata definitivamente, questa nuova rottamazione si applicherà a tributi come sanzioni amministrative, bollo auto e imposte locali, seguendo le regole previste per l'attuale pace fiscale.
L’emendamento è attualmente al vaglio della Commissione Bilancio del Senato. In base ad esso, le norme della rottamazione-quater previste dall’art. 1, commi 231-252, della legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) sarebbero applicabili ai carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023.
Il pagamento delle somme dovute potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025, oppure in diciotto rate a partire dal 31 luglio 2025. In sostanza, questa sorta di “rottamazione-quater estesa” coprirebbe i ruoli affidati all’ADER tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023.
Dal richiamo espresso alla normativa della rottamazione-quater si deduce che la nuova rottamazione quinquies, qualora venisse approvata, coprirebbe anche le sanzioni amministrative, il bollo auto e i tributi locali.
Per quanto riguarda le sanzioni per violazione del Codice della strada, potranno essere sanate le sanzioni irrogate dalla polizia locale (se il Comune ha affidato il recupero all’ADER), dai carabinieri e dalla polizia. Con la rottamazione delle cartelle, il debitore non è tenuto a pagare interessi e altri oneri a titolo di aggio. Tuttavia, permane comunque l’obbligo di pagare la sanzione: pertanto non vi sarà uno stralcio del debito.
In base alla nuova definizione agevolata, per ogni cartella esattoriale non saranno dovuti gli interessi, inclusi quelli previsti dall’art. 27, comma 6, della L. 24 novembre 1981, n. 689, restando comunque dovuta l’intera sanzione. Quindi gli importi con codice tributo 5243 (maggiorazioni previste dalla legge di depenalizzazione 689/81) non sono dovuti, mentre restano da versare quelli identificati con i codici 5242 (sanzioni) e 5354 (spese di notifica del verbale), per l’accertamento e la notifica.
Anche il bollo auto potrà rientrare nella rottamazione. Saranno rottamabili le cartelle relative al periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023. Tuttavia, permane l’obbligo di pagare il capitale (il bollo) e le spese per l’esecuzione e i diritti di notifica.
Riguardo ai tributi locali, questi potranno rientrare nella rottamazione-quinquies, a condizione che il Comune abbia affidato il recupero crediti all’ADER. Potranno così essere sanate - o parzialmente annullate - le entrate tributarie come IMU, TARI, ex TASI, Tosap, imposta sulla pubblicità e così via, oltre alle entrate patrimoniali come oneri di urbanizzazione e servizio idrico.
Non è escluso che venga aggiunta la possibilità di sanare anche le ingiunzioni fiscali e gli accertamenti esecutivi dei Comuni che gestiscono autonomamente la riscossione, o che si avvalgono di soggetti diversi da ADER.