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La nuora può continuare ad abitare la casa adibita a residenza familiare nonostante la crisi coniugale

La nuora può continuare ad abitare la casa adibita a residenza familiare nonostante la crisi coniugale
Il comodato gratuito con destinazione a residenza familiare va qualificato come comodato a termine ex art. 1809 c.c. e "sopravvive" alla crisi coniugale dei coniugi.
La VI sezione civile della Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 1004 del 27 febbraio 2019 è tornata ad affrontare il caso di un comodato gratuito di un immobile adibito a residenza familiare, dovendo offrirne la qualificazione in termini giuridici.
Il caso di specie trae origine dalla richiesta di rilascio di un immobile presentato da una signora sessantottenne, nei confronti della ex nuora e dei tre nipoti, che avevano continuato ad abitare la casa nonostante la crisi coniugale intervenuta tra i coniugi.
La signora sosteneva di poter ottenere la restituzione dell’immobile sulla base della considerazione per cui lo stesso, che era stato concesso al figlio in occasione delle nozze, non spettasse più alla nuora e ai figli, proprio a causa della cessazione del vincolo matrimoniale, che avrebbe inevitabilmente inciso anche sulla destinazione d’uso dell’immobile.
Viceversa, la nuora appellante si opponeva a tale richiesta, sostenendo invece che il comodato gratuito de quo integrasse un comodato con vincolo d’uso, ovvero la destinazione a residenza familiare, e che tale scopo non venisse a cessare in seguito alla crisi coniugale tra i coniugi, ma anzi continuasse a garantire il diritto della nuora e dei figli ad abitarvi, anche in forza di un’ordinanza presidenziale di assegnazione della stessa abitazione.
Mentre il Tribunale, in primo grado, aveva ordinato il rilascio dell’immobile, la Corte d’appello di Napoli si è invece allineata alla giurisprudenza maggioritaria, concludendo nel senso della qualificazione del comodato gratuito in oggetto come comodato a termine, così come disciplinato dall’art. 1809 c.c.
Si tratterebbe, in particolare, di un comodato gratuito con termine implicito, determinato appunto dalle esigenze della vita familiare, non correlate alla scadenza di un termine preciso e non pregiudicate in alcuno modo dall’eventuale crisi coniugale intercorsa tra i coniugi.
Ove il comodato di un immobile venga stipulato in favore di un nucleo familiare già formato o in via di formazione, esso assume un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale. L’unica ipotesi in cui il comodante è legittimato a chiedere la restituzione è quella della sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c.
“In tal caso il giudice”, si legge nella sentenza, “deve esercitare con la massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante”.
Nel caso di specie, non appare rilevante lo stato di salute non ottimale della signora, al cospetto del fatto che la stessa era proprietaria di ben otto altri appartamenti, tramite i quali avrebbe potuto tranquillamente sopperire alle proprie esigenze abitative.
Del tutto ininfluente appare anche il termine di vent’anni che la signora affermava fosse stato apposto al comodato, e questo perché nel caso di specie non vi è certezza nella data. Tale mancanza di certezza della data, non verificata alla stregua dei parametri di cui all’art. 2704 c.c., rendono tale scrittura inopponibile agli appellanti, che non vi avevano preso parte, e non è quindi possibile provarne l’anteriorità rispetto alla concessione avvenuta in occasione del matrimonio.
In virtù di tali considerazioni, la Corte d’appello di Napoli è coerentemente giunta ad accogliere l’appello proposto, dichiarando l’esistenza di un contratto di comodato ad uso gratuito con destinazione d’uso alle esigenze abitative familiari.


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