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Nullo il matrimonio se il coniuge non ne ha compreso i diritti e doveri

Famiglia - -
Nullo il matrimonio se il coniuge non ne ha compreso i diritti e doveri
Secondo la Corte di Cassazione è nullo il matrimonio per difetto del consenso se il marito non era in grado di comprendere i diritti e doveri nascenti dal matrimonio al momento della celebrazione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13883 del 6 luglio 2015, si è occupata di un interessante caso in tema di nullità del matrimonio canonico.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Lecce aveva dichiarato efficace in Italia la sentenza del Tribunale ecclesiastico con la quale era stata dichiarata la nullità di un matrimonio contratto tra due soggetti, “per grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri matrimoniali essenziali” dovuto a cause di natura psichica in capo al marito.

La moglie, ritenendo la sentenza ingiusta, proponeva ricorso in Cassazione, “deducendo di aver legittimamente confidato nella validità del matrimonio non essendo a conoscenza del deficit psichico grave dell’attore ma soltanto di quello motorio”.

Di conseguenza, secondo la ricorrente, la Corte d’appello, nel riconoscere l’efficacia della sentenza ecclesiastica e nel dichiarare la nullità del matrimonio, avrebbe violato l’art. 8 della legge n. 121 del 1985, l’art. 64 della legge n. 218 del 1995, art. 120 del c.c. e art. 122 del c.c., nonché l’art. 29 Cost., in quanto avrebbe erroneamente escluso “il contrasto rispetto all’ordine pubblico nonostante la mancata conoscenza del deficit psichico e l’intervenuta convivenza coniugale per oltre un anno”.

In particolare, secondo la ricorrente, la Corte d’appello non avrebbe applicato “il principio di salvaguardia della validità del vincolo coniugale fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità”, senza tenere in alcun conto “l’affidamento incolpevole della ricorrente, a conoscenza esclusivamente dell’handicap motorio”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dalla ricorrente, rigettando il relativo ricorso.

La Corte di Cassazione ricordava come la convivenza coniugale rappresenta una causa che impedisce il riconoscimento della sentenza ecclesiastica di nullità solo laddove superi i tre anni, così come stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 16379 del 2014.

Evidenziava la Corte, inoltre, come “la causa di nullità matrimoniale accertata in sede canonica è costituita dall’incapacità psichica di fornire un consenso effettivo al matrimonio, non essendo risultato in grado il resistente di comprenderne ab origine il complesso di diritti e doveri”.

Di conseguenza, non poteva trovare applicazione, nel caso di specie, “il limite di ordine pubblico relativo all’affidamento incolpevole dell’altro coniuge”, in quanto “in tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso (…) è da escludere che il riconoscimento dell’efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell’ordinamento italiano. In particolare, tale contrasto non è ravvisabile sotto il profilo del difetto di tutela dell’affidamento della controparte, poiché, mentre in tema di contratti la disciplina generale dell’incapacità naturale dà rilievo alla buona o malafede dell’altra parte, tale aspetto è ignorato nella disciplina dell’incapacità naturale quale causa d’invalidità del matrimonio, essendo in tal caso preminente l’esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla ricorrente, condannando la medesima al pagamento delle spese di giudizio.




LA SENTENZA

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 13 aprile – 6 luglio 2015, n. 13883
Presidente Luccioli – Relatore Acierno

Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha dichiarato efficace nella Repubblica italiana la sentenza del Tribunale ecclesiastico regionale pugliese di Bari del 22/3/2010 con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto da C.E. e D.F.G. per grave difetto di discrezione di giudizio,, circa i diritti e doveri matrimoniali essenziali, dovuto a cause di natura psichica in capo al D.F. .
Al riconoscimento si era opposta la C. deducendo di aver legittimamente confidato nella validità del matrimonio non essendo a conoscenza del deficit psichico grave dell’attore ma soltanto di quello motorio.
A sostegno della decisione la Corte d’Appello ha rilevato che il vizio del consenso riscontrato non è incompatibile con l’ordine pubblico interno; che il giudice della delibazione deve tenere conto della specificità dell’ordinamento canonico; che, in particolare, il dedotto vizio nella disciplina del codice civile non contempla come elemento essenziale la riconoscibilità; che non vi è un principio generale di ordine pubblico a
tutela dell’affidamento, valendo il canone di buona fede solo per le apposizioni unilaterali di condizioni (riserve mentali) vizianti il consenso.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la C. affidato ad un unico motivo. Ha resistito con controricorso il D.F. che ha anche depositato memoria.
Nel motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 l.n. 121 del 1985; art. 64 l. n. 218 del 1995; degli artt. 120 e 122 cod. civ. nonché dell’art. 29 Cost. per avere la Corte territoriale escluso il contrasto rispetto all’ordine pubblico nonostante la mancata conoscenza del deficit psichico e l’intervenuta convivenza coniugale per oltre un anno. In particolare la Corte non ha applicato il principio di salvaguardia della validità del vincolo coniugale fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, e non ha tenuto in alcun conto l’affidamento incolpevole della ricorrente, a conoscenza esclusivamente dell’handicap motorio.
Il motivo prospettato è infondato. In primo luogo deve rilevarsi che non trovano applicazione nella specie i principi elaborati nella recente pronuncia delle S.U. 16379 del 2014 dal momento che non risulta eccepita tempestivamente la convivenza coniugale come causa ostativa al riconoscimento della sentenza canonica. Peraltro la durata indicata dalla medesimaparte ricorrente è inferiore a quella minima, indicata in tre anni, nella sentenza sopra richiamata.
La causa di nullità matrimoniale accertata in sede canonica è costituita dall’incapacità psichica di fornire un consenso effettivo al matrimonio, non essendo risultato in grado il resistente di comprenderne ab origine il complesso di diritti e doveri. Non trova, nella specie, di conseguenza, applicazione il limite di ordine pubblico relativo all’affidamento incolpevole dell’altro coniuge. Al riguardo la Corte di cassazione ha ribadito anche di recente che:
“In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano sostanzialmente dall’ipotesi d’invalidità contemplata dall’art. 120 cod. civ., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell’efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell’ordinamento italiano. In particolare, tale contrasto non è ravvisabile sotto il profilo del difetto di tutela dell’affidamento della controparte, poiché, mentre in tema di contratti la disciplina generaledell’incapacità naturale da rilievo alla buona o malafede dell’altra parte, tale aspetto è ignorato nella disciplina dell’incapacità naturale, quale causa d’invalidità del matrimonio, essendo in tal caso preminente l’esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico”. (Cass. 6611 del 2015; cfr. anche 19691 del 2014; 1262 del 2011).
In conclusione il ricorso deve essere respinto, con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento da liquidarsi in Euro 3.000,00, per compensi, Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
In caso di diffusione omettere le generalità.


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