Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso relativo all’imposta Irpef 2004 nei confronti di un contribuente, avendo accertato un imponibile superiore rispetto a quello da lui dichiarato, anche alla luce del riconoscimento di alcune spese dedotte ma non documentate, nonché della mancata risposta ad un questionario preliminare all’accertamento inviatogli dall’ente di riscossione.
Il contribuente eccepiva, tra le altre cose, la nullità della notifica di detto questionario preliminare, in quanto eseguita alla sua vecchia residenza, ma le sue doglianze venivano respinte sia dalla Commissione Tributaria Provinciale che da quella Regionale.
Lo stesso, dunque, ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando, tra gli altri motivi, il fatto che il giudice di merito avesse errato nel considerare valida la notifica del questionario preliminare eseguita, in data 8 febbraio 2008, al domicilio fiscale risultante dalla sua ultima dichiarazione dei redditi, invece che presso la residenza presso la quale si era trasferito dal 19 luglio 2007. A sostegno di tale tesi, il ricorrente richiamava l’art. 60, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973 dal quale deduceva che il trasferimento della residenza anagrafica, avvenuto il 19 luglio 2007, risultava efficace verso l’Amministrazione procedente a partire dal trentesimo giorno successivo, essendo, perciò, già operante al momento della notifica avvenuta il giorno 8 febbraio 2008.
La Suprema Corte ha accolto il suddetto motivo di ricorso, cassando con rinvio, sul punto, la pronuncia impugnata.
Gli Ermellini hanno, preliminarmente, fatto riferimento all’art. 60, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, vigente ratione temporis, in base al quale "la notifica non eseguita a mani proprie del contribuente deve essere fatta nel domicilio fiscale di quest'ultimo, che, in forza del precedente art. 58, secondo comma, per le persone fisiche residenti nel territorio coincide con il Comune nella cui anagrafe sono iscritte." A ciò si aggiunga che, ai sensi del comma 3 dell’art 58 della medesima norma, il trasferimento di residenza è opponibile all’Ufficio di riscossione dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui lo stesso si sia verificato, senza che vi sia, peraltro, alcun obbligo di comunicarlo.
Essendo incontestato che la notifica sia avvenuta dopo tale termine, la stessa non può che ritenersi nulla, e tale nullità non può essere considerata sanata dalla consegna avvenuta nelle mani di un familiare del contribuente, in quanto ciò non fa presumere la sussistenza di una convivenza non meramente occasionale tra di essi. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, "la notifica a mani di un familiare del destinatario, eseguita presso la residenza del primo, che sia diversa da quella del secondo, non determina l'operatività della presunzione di convivenza non meramente occasionale tra i due, con conseguente nullità della notificazione medesima, non sanata dalla conoscenza "aliunde" che ne abbia il destinatario, ove non accompagnata dalla sua costituzione" (Cass. Civ., n. 25391/2017).
A ciò si aggiunga che, come evidenziato dai giudici di legittimità, nel corso del giudizio non è emerso alcun elemento da cui si possa desumere che il questionario de quo sia stato comunicato dall'Amministrazione al contribuente in modo tale che lo stesso ne sia, comunque, venuto effettivamente a conoscenza, anche a prescindere dalle forme della notifica.