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La notifica della cartella di pagamento al portiere senza spedizione della raccomandata informativa è valida solo se eseguita a mezzo posta

La notifica della cartella di pagamento al portiere senza spedizione della raccomandata informativa è valida solo se eseguita a mezzo posta
È valida la notifica di una cartella di pagamento al portiere, anche se non accompagnata dalla spedizione della raccomandata informativa, se effettuata a mezzo posta, non, invece, se eseguita direttamente dal messo notificatore.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2229/2020, ha avuto modo di pronunciarsi in merito alla validità o meno della notifica di una cartella di pagamento al portiere dello stabile in cui risiede o ha la residenza il destinatario della stessa, senza, però, che sia spedita a quest’ultimo una raccomandata informativa dell’avvenuta consegna.

La vicenda giudiziaria vedeva come protagonista un contribuente che aveva proposto ricorso contro l’ipoteca iscritta dall’amministrazione finanziaria su nove immobili di sua proprietà a causa del mancato pagamento dei crediti contributivi riportati da sei cartelle esattoriali. Il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata l’illegittimità della suddetta iscrizione ipotecaria, in quanto le relative cartelle erano state notificate dal messo notificatore al portiere dello stabile, secondo il procedimento ex art. 139 del c.p.c., senza essere, poi, seguite dall’invio al destinatario di una raccomandata informativa, come richiesto dal comma 4 della stessa norma

Il Tribunale accoglieva il ricorso e dichiarava l’illegittimità dell’ipoteca iscritta sui beni di proprietà del ricorrente, ritenendo che l’Agenzia di Riscossione non avesse fornito alcuna prova in merito all’invio della raccomandata richiesta ex lege.
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia di Riscossione, la stessa ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione, eccependo l’erroneità della sentenza emessa dal giudice di primo grado in quanto quest’ultimo, a suo parere, aveva errato nel giudicare come vizio della notifica, e non come mera irregolarità, la mancata prova dell’invio al destinatario della raccomandata informativa dell’avvenuta consegna della notifica delle cartelle esattoriali. Sempre secondo il ricorrente, il Tribunale aveva, inoltre, errato nel non aver ritenuto raggiunta la prova dell’avvenuta informativa della consegna eseguita nelle mani del portiere attraverso l’indicazione del numero assegnato ad ognuna delle relative raccomandate.

Il ricorso, tuttavia, è stato rigettato dalla Suprema Corte.
I giudici di legittimità hanno, infatti, precisato che occorre distinguere tra due diverse modalità di notifica di una cartella di pagamento: quella eseguita direttamente dal messo notificatore, e quella eseguita dall’agente della riscossione attraverso il servizio postale. Nel primo caso, se il messo notificatore esegue la notifica direttamente nelle mani del portiere, secondo quanto disposto dal comma 4 dell’art. 139 del c.p.c., ai fini del suo perfezionamento è necessario anche che venga spedita al destinatario una raccomandata che lo informi dell’avvenuta consegna.
Qualora, invece, l’agente di riscossione notifichi una cartella di pagamento a mezzo posta, ricorrendo al sistema semplificato previsto dall’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, troveranno applicazione le norme relative al servizio postale ordinario, non la l. n. 890/1992. Di conseguenza, qualora una cartella venga consegnata al portiere, la relativa notifica si deve considerare eseguita nella data indicata nell’avviso di ricevimento da lui sottoscritto, non essendo necessario l’invio di alcuna raccomandata informativa al destinatario.




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