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Se il nostro cane aggredisce una persona possiamo essere ritenuti penalmente responsabili?

Se il nostro cane aggredisce una persona possiamo essere ritenuti penalmente responsabili?
Il proprietario di un cane è titolare di una posizione di garanzia nei confronti dell'animale ed è obbligato a custodirlo, adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi, anche all'interno dell'abitazione.
Il proprietario di un cane è titolare di un obbligo di custodia dello stesso?

In caso di omessa custodia e di aggressione a terzi da parte dell’animale, il proprietario può essere condannato per “lesioni colpose” (art. 590 c.p.)?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3873 del 14 dicembre 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha avuto come protagonista il proprietario di quattro cani, che era stato condannato, sia in primo che in secondo grado, per il reato di “lesioni colpose”, commesso nei confronti di un altro soggetto, che era stato aggredito dai cani stessi.

Ritenendo la decisione ingiusta, il condannato aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di dover aderire alle considerazioni svolte dall’imputato, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Evidenziava la Cassazione, infatti, che, nel caso di specie, il Tribunale, pronunciatosi in grado d’appello, aveva dato atto che le dichiarazioni rese dalla persona offesa avevano trovato conferma nelle deposizioni dei testimoni sentiti in corso di causa.

Osservava la Corte, inoltre, che l’imputato non aveva mai contestato di essere proprietario dei cani ed egli, peraltro, era stato più volte invitato dai Carabinieri ad “assicurare la chiusura del cancello per evitare l'uscita degli animali”.

Secondo la Cassazione, dunque, l’imputato era titolare di una “posizione di garanzia” nei confronti degli animali, con la conseguenza che egli era obbligato a custodirli, “adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi, anche all'interno dell'abitazione”.

Ebbene, secondo la Cassazione, poiché, nel caso di specie, era risultato che l’imputato “non aveva provveduto a tale obbligo di custodia” - tanto che i cani “erano fuoriusciti dal cancello e si erano avventati” contro la persona offesa – il Tribunale aveva, del tutto correttamente, ritenuto di dover pronunciare la sentenza di condanna.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dall’imputato, confermando integralmente la sentenza impugnata. resa dal Tribunale.


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