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I nonni devono mantenere i nipoti se i genitori non riescono?

Famiglia - -
I nonni devono mantenere i nipoti se i genitori non riescono?
Il Tribunale pone a carico dei nonni il pagamento dell’assegno di mantenimento dei nipoti: tutti gli ascendenti sono parimenti obbligati a sopperire ai bisogni dei discendenti.

Il Tribunale pone a carico dei nonni l’obbligo di corrispondere alla madre del nipote un assegno di mantenimento di 200 euro. La somma sostituisce il mantenimento dovuto dal padre che avrebbe dovuto pagare mensilmente quanto stabilito dal Giudice.

Tale decisione infatti viene emanata a seguito della mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento da parte del padre, poiché, neanche la madre, aveva i mezzi necessari per il sostentamento del figlio minorenne.
La Corte d’Appello conferma la decisione rigettando il ricorso proposto dalla nonna paterna, gravata dall’obbligazione in questione e costretta a sopperire alle esigenze del minore.
La nonna fa ricorso in Cassazione.
Con l’ordinanza interlocutoria n. 30368/2022 i Giudici della prima sezione della Corte di Cassazione rilevano che “l’obbligazione solidaristica, sussidiaria e subordinata grava proporzionalmente su tutti gli ascendenti di pari grado indipendentemente da chi sia il genitore che ha creato l’insorgenza dello stato di insufficienza dei mezzi economici”.
I nonni sono i parenti più prossimi dei nipoti, pertanto, sono loro a dover sopperire alle loro esigenze qualora i genitori siano impossibilitati.
Nonostante un leggero aumento delle entrate infatti la madre del minore non riusciva da sola a consentire al figlio una vita dignitosa, inoltre, il fatto che la nonna sia rimasta vedova e il figlio avesse rinunciato all’eredità del padre, costituisce prova di un miglioramento della sua situazione economica, tale da permetterle di poter sopperire alle esigenze del nipote.

Tale obbligo però va inteso nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori. Pertanto, solo qualora questi ultimi non possano badare alla prole autonomamente subentra la possibilità di rivolgersi ai primi. Secondo la Cassazione “agli ascendenti non ci si può rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex articolo 433 del Codice Civile, legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo”.


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