Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale di Bergamo aveva condannato una condomina per il reato di cui all’art. 659 cod. pen. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone), in quanto la stessa aveva provocato deliberatamente e in orario notturno “continui rumori e schiamazzi” (nello specifico, facendo rotolare delle biglie sul pavimento), disturbando gli altri condomini.
Ritenendo la decisione ingiusta, l’imputata aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza impugnata.
Secondo l’imputata, in particolare, il Tribunale avrebbe errato nel condannarla, dal momento che non era stato dimostrato l’effettivo disturbo e che questo fosse stato idoneo a recare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone.
Osservava la ricorrente, infatti, che era stato accertato solo “un disturbo potenzialmente nocivo per la quiete ed il riposo” ma non era stato verificato se tale disturbo era stato concretamente di intensità tale da rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 659 cod. pen.
Evidenziava la ricorrente, in particolare, che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 659 c.p., in ambito condominiale, è necessario che siano prodotti dei rumori idonei a disturbare non solo chi occupa gli appartamenti vicini, ma una “più consistente parte degli occupanti del medesimo edificio”.
La Cassazione riteneva, in effetti, di dover dar ragione alla ricorrente, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.
Precisava la Cassazione, in proposito, che il reato di cui all’art. 659 c.p. può dirsi configurato solo se i rumori prodotti siano potenzialmente idonei a disturbare le occupazioni o il riposo di un numero indeterminato di persone, indipendentemente da quanti se ne lamentino.
Se, poi, l’attività di disturbo si verifica all’interno di un condominio, la Cassazione evidenziava che, come osservato dalla ricorrente, ai fini della configurabilità del reato, non è sufficiente che i rumori disturbino i soli abitanti gli appartamenti superiori o inferiori, essendo necessario che venga arrecato disturbo “ad una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio, poiché solo in questo caso può ritenersi integrata la compromissione della quiete pubblica”.
Ciò considerato, la Cassazione accoglieva il ricorso proposto dalla ricorrente, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa al Tribunale di Bergamo, affinchè il medesimo decidesse nuovamente sulla questione, in base ai principi sopra enunciati.