Le assenze ingiustificate si verificano quando un lavoratore si assenta dal lavoro senza fornire una giustificazione valida nei tempi previsti dalla normativa vigente. Queste situazioni adesso possono anche configurare una fattispecie di esclusione dal diritto alla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI).
Preliminarmente, è utile chiarire che la NASpI è una indennità mensile di disoccupazione, disciplinata dagli artt.1 e seguenti del D. Lgs. 22/2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali), che viene erogata su domanda dell'interessato.
Si tratta di un istituto, sotto forma di sussidio, a favore dei soggetti che si trovano in uno stato di disoccupazione involontaria, a compensazione del mancato guadagno degli stessi e in modo proporzionale al loro reddito da lavoro precedentemente percepito.
La NASpI spetta, quindi, ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi: apprendisti; soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative; personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Quali le novità?
Ebbene, ora il nuovo Collegato Lavoro ha introdotto una serie di novità che impattano incisivamente anche sulla possibilità di accedere a questa prestazione.
Si fa riferimento alle regole stringenti dettate in materia di assenze non giustificate dei lavoratori. Al riguardo, particolarmente rilevante è la previsione - nei casi di licenziamento per giusta causa causato da assenze reiterate e immotivate - secondo cui il lavoratore perde il diritto alla NASpI, considerata, invero, una misura a cui si accede solo rispettando precisi obblighi contrattuali.
Si sottolinea, pertanto, per il futuro l’importanza di seguire le procedure previste per la giustificazione delle assenze, poiché il rischio di perdere l’indennità diventa una conseguenza diretta e immediata.
Questo perchè si configura un caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie:
Si tratta di un istituto, sotto forma di sussidio, a favore dei soggetti che si trovano in uno stato di disoccupazione involontaria, a compensazione del mancato guadagno degli stessi e in modo proporzionale al loro reddito da lavoro precedentemente percepito.
La NASpI spetta, quindi, ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi: apprendisti; soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative; personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Quali le novità?
Ebbene, ora il nuovo Collegato Lavoro ha introdotto una serie di novità che impattano incisivamente anche sulla possibilità di accedere a questa prestazione.
Si fa riferimento alle regole stringenti dettate in materia di assenze non giustificate dei lavoratori. Al riguardo, particolarmente rilevante è la previsione - nei casi di licenziamento per giusta causa causato da assenze reiterate e immotivate - secondo cui il lavoratore perde il diritto alla NASpI, considerata, invero, una misura a cui si accede solo rispettando precisi obblighi contrattuali.
Si sottolinea, pertanto, per il futuro l’importanza di seguire le procedure previste per la giustificazione delle assenze, poiché il rischio di perdere l’indennità diventa una conseguenza diretta e immediata.
Questo perchè si configura un caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie:
- in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro
- o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni.
La nuova normativa consente, cioè, al datore di lavoro di non attendere più l’avvio della procedura telematica da parte del lavoratore, sollevandolo anche dagli obblighi legati all’avvio di un licenziamento disciplinare, che parte con un procedimento disciplinare, cui seguono la comunicazione formale del licenziamento e il pagamento del ticket licenziamento all’INPS.
Prima dell’approvazione del Collegato Lavoro, se l’assenza di un lavoratore si prolungava, il datore di lavoro doveva contestarla formalmente e procedere con il licenziamento. In questi casi, l’azienda era obbligata a versare il ticket di licenziamento all’INPS, mentre il lavoratore poteva accedere alla NASpI.
La nuova disciplina, tuttavia, non trova applicazione se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza. Sul datore di lavoro incombe, infatti, l'obbligo di comunicare l’assenza ingiustificata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), il quale potrà accertarne l’effettività e verificare eventuali abusi da parte del datore stesso.
In altri termini, in queste ultime circostanze, l’assenza prolungata e ingiustificata non sarebbe più considerata dal legislatore come dimissione volontaria del lavoratore e verrebbe meno, pertanto, la condizione che giustifica la risoluzione in via automatica del rapporto di lavoro.
Si rammenta, infine, che il percettore dell’indennità NASpI, in base a quanto indicato D. Lgs. 22/2015, può intraprendere una nuova attività di lavoro autonomo, a condizione che siano rispettati determinati limiti di reddito.
Si rammenta, infine, che il percettore dell’indennità NASpI, in base a quanto indicato D. Lgs. 22/2015, può intraprendere una nuova attività di lavoro autonomo, a condizione che siano rispettati determinati limiti di reddito.