In caso di separazione o divorzio dei coniugi, può essere fissato in sede giudiziale un assegno di mantenimento mensile in favore dei figli nati all’interno del matrimonio.
Diversamente, si potrà ottenere lo stesso assegno anche quando i genitori non sposati, una volta terminata la convivenza, si rivolgano al giudice per regolare i rapporti personali e patrimoniali con il minore.
Più precisamente, l’assegno di mantenimento viene versato dal genitore “non affidatario” del bambino: cioè, quello che non convive nella stessa abitazione con il figlio.
L’assegno serve a coprire tutte le necessità quotidiane del minore: cibo, abbigliamento, acquisto dei farmaci base, materiale scolastico e così via.
Ma è possibile, per chi versa mensilmente il mantenimento, “controllare” e avere magari un resoconto su come questi soldi – destinati alla prole – vengano realmente spesi dall’ex partner?
Il timore di fondo è che queste somme possano essere utilizzate dall’altro coniuge per soddisfare esigenze personali e non per i bisogni del minore.
La Corte di Cassazione, con una lunga scia di sentenze, tra cui la Cass. Civ., I Sez., sent. 18 giugno 2015, n.12645, nega all’ex coniuge la possibilità di avere un resoconto sulla gestione delle somme versate a titolo di mantenimento del figlio. La Corte spiega che ciò avviene per diversi motivi.
In primis, non c’è alcuna norma nel nostro ordinamento che stabilisca la facoltà dell’ex coniuge che versa il mantenimento al figlio di ottenere un rendiconto sulle somme versate. In aggiunta a ciò, questo tipo di attività viene vista dalla Cassazione come del tutto superflua!
Difatti, il codice civile mette a disposizione del genitore non affidatario tutta una serie di poteri per poter reagire a un comportamento dell’ex partner poco trasparente e pregiudizievole nei confronti del figlio.
Gli artt. 337 ter c.c. e ss., infatti, affermano che le decisioni più importanti nell’interesse del minore devono essere prese da entrambi i genitori e che il genitore non affidatario conserva il potere di vigilare sulla corretta istruzione ed educazione del minore.
Quindi, il genitore non affidatario potrà, in qualsiasi momento, rivolgersi al giudice quando ritenga che l’ex partner stia assumendo comportamenti che possano danneggiare il minore.
Infine, c’è da tenere presente che anche i provvedimenti relativi ai figli sono in ogni tempo modificabili. Dunque, il genitore potrà far valere ogni sua pretesa dinanzi al giudice e revisionare l’entità dell'assegno, qualora dimostri che le somme destinate al minore vengano effettivamente impiegate per necessità personali dell’ex coniuge.
In tutte le vicende che interessano i figli, si deve pretendere da entrambi i genitori - anche se ex - maturità e buonsenso nella risoluzione dei problemi, ai fini della salvaguardia del benessere del minore. Entrambi devono, infatti, collaborare alla cura e all’educazione del bambino, evitando di alimentare questioni, facilmente risolvibili con gli strumenti che il diritto mette a disposizione.