Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica: è legittimo?

Lavoro - -
Licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica: è legittimo?
La sopravvenuta infermità permanente e la conseguente impossibilità della prestazione lavorativa giustificano il licenziamento solo se risulta ineseguibile l’attività svolta in concreto dal prestatore e non sia possibile assegnare il lavoratore a mansioni equivalenti o inferiori.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29250 del 6 dicembre 2017, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni attribuite.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Catanzaro aveva confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari, con cui era stata respinta l’impugnazione del licenziamento proposta da una lavoratrice nei confronti della propria datrice di lavoro.

Nello specifico la lavoratrice svolgeva le mansioni di addetta alle pulizie per conto di una società, la quale l’aveva licenziata dopo una visita medica, con la quale era stata accertata la sua “permanente inidoneità alle mansioni”.

La Corte d’appello, in particolare, aveva rigettato l’impugnativa del licenziamento, in quanto la lavoratrice non avrebbe adeguatamente dimostratol’esistenza di altri posti di lavoro nei quali avrebbe potuto essere utilmente ricollocata” presso lo stesso datore di lavoro.

Ritenendo tale decisione ingiusta, la lavoratrice aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo la ricorrente, infatti, la Corte d’appello, nel rigettare la sua domanda, non avrebbe dato corretta applicazione agli artt. 1 e 3 della legge n. 604/1966 e agli artt. 1463 e 1464 c.c., avendo la stessa erroneamente ritenuto che spettasse alla lavoratrice dimostrare la “esistenza di diversi posti di lavoro cui avrebbe potuto essere adibita”.

A detta della ricorrente, invece, doveva essere il datore di lavoro a giustificare il licenziamento anche sotto questo profilo.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover dar ragione alla lavoratrice, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Evidenziava la Cassazione, in proposito, che la lavoratrice, nell’impugnare il licenziamento che le era stato intimato “per avvenuta inidoneità permanente alla mansione di addetta alle pulizie”, aveva dato la propria disponibilitàad essere adibita anche a mansioni inferiori”.

Ebbene, precisava la Cassazione che le Sezioni Unite della medesima Corte, con la sentenza n. 77545 del 7 agosto 1998, hanno affermato che “la sopravvenuta infermità permanente e la conseguente impossibilità della prestazione lavorativa possono giustificare oggettivamente il recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro subordinato (…), a condizione che risulti ineseguibile l’attività svolta in concreto dal prestatore e che non sia possibile assegnare il lavoratore a mansioni equivalenti ai sensi dell’art. 2103 c.c. ed eventualmente inferiori, in difetto di altre soluzioni”.

Di conseguenza, secondo la Cassazione, l’inidoneità fisica del lavoratore giustifica il licenziamento solo le sue energie lavorative residue non possono essere in alcun modo utilizzate dal datore di lavoro, il quale, prima di intimare il licenziamento, deve “ricercare possibili soluzioni alternative” e, qualora le stesse comportino l’assegnazione a mansioni inferiori, deve prospettare al lavoratore prestatore il demansionamento, divenendo egli libero di recedere dal rapporto “solo qualora la soluzione alternativa non venga accettata”.

Nel caso di specie, dunque, la Corte d’appello non aveva dato corretta applicazione ai principi sopra descritti, rigettando l’impugnazione del licenziamento sulla base del fatto che la lavoratrice non aveva puntualmente specificato dati di cui non poteva essere a conoscenza (vale a dire, l’esistenza di altre mansioni, anche di livello inferiore, alle quali avrebbe potuto essere adibita).

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dalla lavoratrice, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello, affinchè la medesima decidesse nuovamente sulla questione, sulla base dei principi sopra enunciati.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.