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Legge 104, puoi detrarre anche il veicolo in permuta per l'acquisto di un'auto per il disabile: i chiarimenti del Fisco

Legge 104, puoi detrarre anche il veicolo in permuta per l'acquisto di un'auto per il disabile: i chiarimenti del Fisco
In questo articolo affrontiamo la questione dell'ammissibilità al calcolo della detrazione del valore del veicolo in permuta destinato alle persone disabili
Il Sig. Rossi nel 2023 ha acquistato un'autovettura per il trasporto del figlio disabile. Il pagamento del mezzo è stato effettuato in parte con bonifico bancario e, in parte, scomputando dal prezzo di acquisto del mezzo il valore di un veicolo usato, venduto allo stesso concessionario. Il Sig. Rossi può usufruire della detrazione Irpef prevista dall'art. 15 del T.U.I.R. per l'acquisto dei mezzi di locomozione delle persone disabili, anche per il ''valore'' del veicolo concesso in permuta al concessionario?

Il caso è stato affrontato di recente dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 11 del 7 febbraio 2025.

Preliminarmente, l'Agenzia puntualizza l'ambito applicativo della norma agevolativa in premessa richiamata, ovvero:
  • il beneficio consiste in una detrazione pari al 19% dall'imposta lorda Irpef, calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, sostenuta per l'acquisto dei mezzi di locomozione (nuovi o usati) delle persone con disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 della legge 104;
  • è possibile usufruire dell'agevolazione per l'acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni (decorrente dalla data di acquisto) includendo, nel limite del raggiungimento del tetto di spesa di 18.075,99 euro, anche le spese di riparazione del veicolo, purché sostenute entro i 4 anni dall'acquisto del veicolo stesso.


In particolare, i mezzi agevolabili sono:
  • motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;
  • motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni
  • autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.


Quanto al dubbio sollevato dal Sig. Rossi, il contribuente – chiarisce l'Amministrazione finanziaria – può usufruire della detrazione Irpef del 19% per l'acquisto di un veicolo destinato al trasporto di una persona disabile, includendo anche la parte relativa al valore del veicolo usato concesso in permuta al concessionario.
Secondo l'Amministrazione finanziaria, la spesa totale (compreso il valore della permuta) può essere considerata ai fini della detrazione se sono soddisfatti i requisiti previsti dalla legge, in particolare:
  • tracciabilità del pagamento: è necessario che il pagamento, anche se parzialmente effettuato tramite la permuta, sia tracciabile. Poiché il valore dell'auto usata è scomputato dal prezzo del veicolo nuovo, la somma rimanente da pagare deve essere documentata tramite mezzi di pagamento tracciabili, come bonifici bancari o postali;
  • documentazione idonea: il contribuente deve essere in possesso di tutti i documenti che attestano l'acquisto, come il contratto di acquisto del nuovo veicolo, l'atto di vendita del veicolo usato e la fattura che riporta il valore compensato del veicolo permutato.

Pertanto, non solo il pagamento tramite bonifico bancario per la parte del prezzo dovuto, ma anche il valore del veicolo dato in permuta – se correttamente documentato – può essere considerato per il calcolo della detrazione, a condizione che siano rispettati i limiti massimi di spesa e le modalità di pagamento tracciabili.

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