In particolare il decreto - si rammenta -, riformulando l’art. 33 della legge 104, ha eliminato la figura del “referente unico dell’assistenza”.
Una regola per cui non poteva essere riconosciuta a più di una lavoratrice - o di un lavoratore - dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave, a meno che non si trattasse dei genitori di figlia o figlio con disabilità grave, ai quali era già in precedenza riconosciuto un ruolo particolare nella cura. Dunque, secondo quanto previsto, il permesso per l’assistenza alla stessa persona con disabilità in situazione di gravità accertata può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto (genitore, coniuge, parte di un'unione civile e convivente di fatto), che possono usufruirne alternativamente tra loro.
Ma un dipendente di un'azienda - pubblica o privata - può fruire dei permessi 104 anche per assistere un parente invalido del rispettivo coniuge che vive con loro?
La risposta è no. I permessi della legge 104 spettano solo se esiste un preciso rapporto giuridico o affettivo riconosciuto dalla legge. La semplice convivenza, anche prolungata, non è sufficiente a giustificarne la concessione.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, ordinanza n. 10976 del 24 aprile 2026, stabilendo la revoca del beneficio a una lavoratrice che assisteva il parente invalido del marito, nello specifico un cugino.
Per la dipendente si è rivelato inutile richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 23 settembre 2016, per sostenere il diritto ai permessi della legge 104 in caso di semplice convivenza. È vero che quella decisione ha esteso i benefici anche al convivente di fatto di una persona con disabilità grave, ma si riferisce esclusivamente alla convivenza “more uxorio”, cioè a un rapporto stabile assimilabile a una relazione di coppia.
Orientamento che è stato poi confermato e chiarito dal citato decreto legislativo n. 105 del 2022, che ha aggiornato la normativa includendo espressamente i “conviventi di fatto” così come definiti dall’art. 1 della legge n. 76 del 2016: una coppia legata da vincoli affettivi stabili e da reciproca assistenza morale e materiale.
La Corte ha chiarito che i permessi retribuiti spettano solo in presenza di determinati rapporti giuridici:
- parentela o affinità entro i limiti previsti dalla legge;
- matrimonio;
- convivenza “more uxorio” (cioè una relazione stabile e assimilabile a quella coniugale).
Nel caso esaminato, il legame tra la lavoratrice e la persona disabile non rientrava in nessuna di queste categorie. Il fatto che convivessero non è stato ritenuto sufficiente.
All’esito del giudizio la lavoratrice ha, così, perso il diritto ai permessi ed è stata condannata a restituire le somme percepite negli anni (circa 14 anni di benefici). La restituzione è stata disposta perché i permessi erano stati ottenuti senza i requisiti previsti fin dall’inizio. Inoltre, il fatto che la lavoratrice fosse consapevole della mancanza dei presupposti ha escluso qualsiasi tutela basata sul “legittimo affidamento”.