L’ultimo decreto emanato in attuazione della L. 227/2021 introduce una serie di norme che tutelano la condizione di disabilità, predisponendo nuove garanzie e nuovi diritti rispetto all’attuale contesto normativo.
Fra le novità rileva l’introduzione della figura del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.
Di cosa si tratta? E come può favorire la protezione dei diritti dei disabili?
Si tratta di una figura di fondamentale importanza per favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità.
Diverse, infatti, sono le funzioni che il decreto gli attribuisce, ma quella che più rileva è l'esercizio di stringenti poteri di verifica al fine di contrastare i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie, in ragione della condizione di disabilità e del rifiuto dell'accomodamento ragionevole.
Al riguardo si rammenta che per “accomodamento ragionevole” si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, adottati - ove ve ne sia necessità in casi particolari - per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.
Il Garante potrà quindi svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori. Il Garante opera, inoltre, in stretta sinergia con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e collabora altresì con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
Ma quali altre misure sono state introdotte a favore dei disabili?
Come si anticipava in premessa, l'istituzione del Garante per la disabilità si unisce ad una serie di altre garanzie, alcune delle quali già in vigore. Si ricordano fra tutte:
Fra le novità rileva l’introduzione della figura del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.
Di cosa si tratta? E come può favorire la protezione dei diritti dei disabili?
Si tratta di una figura di fondamentale importanza per favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità.
Diverse, infatti, sono le funzioni che il decreto gli attribuisce, ma quella che più rileva è l'esercizio di stringenti poteri di verifica al fine di contrastare i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie, in ragione della condizione di disabilità e del rifiuto dell'accomodamento ragionevole.
Al riguardo si rammenta che per “accomodamento ragionevole” si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, adottati - ove ve ne sia necessità in casi particolari - per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.
Il Garante potrà quindi svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori. Il Garante opera, inoltre, in stretta sinergia con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e collabora altresì con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
Ma quali altre misure sono state introdotte a favore dei disabili?
Come si anticipava in premessa, l'istituzione del Garante per la disabilità si unisce ad una serie di altre garanzie, alcune delle quali già in vigore. Si ricordano fra tutte:
- l’eliminazione - ex D. Lgs. 105/2022 - del “referente unico” per l'assistenza: più persone possono, quindi, alternarsi nell'assistenza di una persona disabile, dividendo tra loro i tre giorni mensili di permesso. Resta fermo, infine, il diritto del lavoratore con disabilità grave di usufruire personalmente dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri, come previsto dal comma 6 dell'art. 33 della legge 104;
- l’adozione - dal 1° gennaio 2025 - della classificazione internazionale delle malattie (lCD) dell’Organizzazione mondiale della sanità e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF): il loro utilizzo congiunto fornisce un quadro più ampio e significativo sulla salute delle persone;
- il procedimento unitario (e unificato) di valutazione di base, affidato all’INPS dal 1° gennaio 2026, finalizzato alla certificazione che accerti la sussistenza della condizione di disabilità, unificato al processo dell’accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordocecità, degli alunni con disabilità, degli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza. Il procedimento è attivato da un certificato medico introduttivo ed è distinto dalla successiva valutazione multidimensionale, volta alla predisposizione di un progetto di vita della persona con disabilità;
- il procedimento di valutazione multidimensionale per la predisposizione del progetto di vita: all’esito della valutazione di base, la persona con disabilità può chiedere di avviare il procedimento di valutazione multidisciplinare. Si tratta di una valutazione bio-psico-sociale, effettuata da un’unità di cui fa parte anche la persona con disabilità e che, partendo dagli esiti della valutazione di base, li arricchisce con particolare riferimento al concreto contesto sociale in cui la persona svolge la propria vita. Si tratta di un fondamentale strumento di coordinamento di tutto l’insieme di misure e interventi rivolti alla persona. La presenza, nell'unità di valutazione, anche di soggetti delle istituzioni ed enti assistenziali coinvolti nella fase attuativa rende il progetto di vita un vero e proprio patto di corresponsabilità;
- il diritto all’accomodamento ragionevole, con la previsione di un procedimento consistente in modifiche e adattamenti ritenuti necessari, purché non eccessivi o sproporzionati, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio dei diritti civili e sociali.
Sarà prevista per tutto l’anno 2025 una fase di sperimentazione, con l’applicazione a campione delle disposizioni sia in materia di valutazione di base che relativamente alla valutazione multidimensionale, finalizzata anche all’aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento.