Innanzitutto, per la sepoltura degli animali d’affezione, ci sono obblighi da rispettare. Questo perché, come stabilito dal Regolamento Ce 1774/2002 (modificato dal Regolamento Ce 808/2003), il corpo di un animale da compagnia è un elemento ad elevato rischio ambientale.
Dato il rischio ambientale, il corpo di un animale deceduto va eliminato seguendo procedure precise, con l’incenerimento delle spoglie in impianti di bassa capacità (cioè, impianti a cui non si applica la disciplina europea sull’incenerimento dei rifiuti).
Però, il Regolamento europeo prevede alcune deroghe da parte degli Stati membri: è consentito il sotterramento delle spoglie degli animali domestici.
In Italia, secondo le Linee Guida ministeriali applicative del Regolamento diramate con l’Accordo Stato-Regioni del 2004, è consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà (esclusi gli equini) in terreni di privati cittadini o in aree individuate, solo se è escluso il pericolo di malattie infettive trasmissibili ad uomini ed animali.
Allora, è possibile seppellire il corpo del proprio cane nel proprio giardino?
La risposta è sì. L’OPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) ha precisato che il proprietario può procedere alla sepoltura quando il luogo di morte dell’animale permette la sepoltura in terra e la disponibilità del terreno risulta da un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, comodato o locazione).
Però, c’è l’obbligo di acquisire un certificato veterinario che escluda il rischio di contagio da malattie infettive trasmissibili ad uomo o animali: se l’animale è morto per una malattia infettiva, la sepoltura in giardino non è possibile (infatti, la decomposizione potrebbe inquinare le falde acquifere).
Anche se la normativa statale tace (salvo specifici regolamenti locali), c’è una prassi da seguire: il corpo dell’animale va posto in un contenitore di legno, cartone, con spessore tale da garantirne sostegno e trasporto. Peraltro, sul fondo del contenitore, è consigliabile usare materiali capaci di assorbire e trattenere liquidi (ad esempio, una plastica biodegradabile su cui mettere della segatura).
Inoltre, ci sono delle attività burocratiche da compiere prima della sepoltura.
È necessario che il veterinario certifichi ufficialmente il decesso dell’animale. Questo certificato va consegnato all’Asl entro un certo termine dalla data della morte dell’animale (a seconda dell’Asl territoriale, dai tre ai quindici giorni).
Nel caso specifico di morte del cane, questo verrà cancellato dall’anagrafe degli animali. Poi, il certificato di morte deve anche precisare che, negli ultimi quindici giorni, il cane non abbia morso alcuna persona o animale (se così fosse, il cane potrebbe essere soppresso solo dopo aver accertato che non abbia contagiato la rabbia a qualcuno).
Ora, è possibile la sepoltura dell’animale nel giardino condominiale?
Il giardino è un bene comune: anche se l’art. 1117 c.c. (che disciplina le parti comuni) non cita il giardino condominiale, la Cassazione lo inserisce tra i beni in condivisione (Cass., n. 7889 del 2000).
In quanto parte comune, bisogna richiamare l’art. 1102 c.c., che regola l’uso della cosa comune: salvo diversa previsione del regolamento condominiale, ogni condomino può usare il bene comune nel modo che ritiene più opportuno, purché non ne alteri la destinazione d’uso e non pregiudichi il diritto degli altri condomini ad usarlo.
Però, visto che la sepoltura di animale domestico potrebbe essere un modo di uso illecito della parte comune (per esempio, crea disagio agli altri condomini perché impedisce la presenza di piante già presenti), il condomino interessato, oltre alle autorizzazioni dell’Asl, dovrà ottenere anche l’autorizzazione dell’amministratore.
L’amministratore dovrà controllare la certificazione sanitaria. In caso di sepoltura senza autorizzazioni, potrà segnare il fatto al competente ufficio comunale.
Questo è il comportamento da seguire in caso di decesso del proprio animale domestico, se lo si vuole seppellire nel giardino condominiale.