Una sede di lavoro estesa a tutto il territorio comunale
Il lavoratore era stato assunto nel gennaio 2017 con un contratto che fissava la sede di lavoro, “a tutti gli effetti”, nell'intero territorio comunale di Vibo Valentia. I mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti, però, venivano tenuti in un deposito situato a Maierato, in un altro Comune. Ogni giorno il dipendente doveva andare lì per l'appello e ritirare il veicolo: per farlo usava la propria auto. La richiesta di rimborso riceveva però un diniego da parte dell’azienda.
In primo grado il Tribunale di Vibo Valentia (sentenza n. 535/2020) dava torto al lavoratore. In appello la Corte di Catanzaro (sentenza n. 848/2023) ribaltava l'esito. Per i giudici d'appello gli spostamenti quotidiani fuori dalla sede di lavoro, dato il loro carattere temporaneo, erano missioni legate a esigenze aziendali, perché servivano a portare il mezzo nel territorio in cui doveva operare. Le spese, dunque, spettavano al datore.
Cosa prevede il contratto collettivo
L'azienda si è quindi rivolta alla Cassazione, sostenendo che mancasse un'autorizzazione espressa e richiamando la distinzione tra luogo e posto di lavoro contenuta nel contratto collettivo.
La regola sul rimborso si trova nell'art. 37, lett. a), del contratto collettivo per i dipendenti delle imprese e società esercenti servizi ambientali del 6 dicembre 2016. Il rimborso spetta al dipendente che si serve della propria auto per ragioni di servizio, con l'autorizzazione dell'azienda oppure aderendo a una sua richiesta. L'importo segue le tariffe ACI per l'indennità chilometrica, riferite a un'auto a benzina di 1300 cc che percorra in media 20.000 chilometri l'anno.
Secondo la Corte la clausola non impone alcuna forma, sia che si tratti del via libera aziendale sia che il lavoratore abbia risposto a una richiesta. Il consenso può quindi emergere anche dai comportamenti delle parti.
Il “posto di lavoro” dell'appello giornaliero
La società puntava sull'art. 17, comma 11, dedicato all'orario di lavoro. In base alla norma, per posto di lavoro si intende il luogo in cui l'azienda fissa l'appello quotidiano. Ne derivava, secondo la società, che il vero punto di partenza fosse il deposito di Maierato e che il tragitto facesse parte della normale organizzazione.
La Cassazione ha escluso tale collegamento. Quella disposizione serve a calcolare l'orario effettivo del personale che, per ragioni tecniche legate al servizio, lavora in più Comuni e non offre una definizione valida per ogni altro scopo. Il contratto collettivo usa altre nozioni per altri istituti, come la sede abituale di lavoro per la trasferta. L'art. 37 non fa alcun riferimento a sede, luogo o posto di lavoro. Per il rimborso non conta dove si collochi il posto di lavoro, ma che l'auto sia stata usata per ragioni di servizio con il consenso dell'azienda.
Come si dimostra un consenso mai scritto
I giudici di Catanzaro avevano desunto l'assenso da tre circostanze. Il lavoratore usava l'auto ogni giorno e l'azienda non aveva mai effettuato contestazioni. Quella prassi prolungata indicava che la società gli chiedeva di recarsi al deposito. Infine, la società non aveva prospettato soluzioni diverse che il lavoratore potesse davvero adottare entro il proprio orario.