Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Lavoratore, ora puoi ottenere anche 70.000 euro di risarcimento se i colleghi ti stressano procurandoti ansia e insonnia

Lavoro - -
Lavoratore, ora puoi ottenere anche 70.000 euro di risarcimento se i colleghi ti stressano procurandoti ansia e insonnia
Il datore che non protegge il lavoratore dalle condotte persecutorie dei colleghi ne risponde civilmente. La Suprema Corte torna sul tema con un'ordinanza che ridisegna i confini tra danno biologico e danno morale, con importanti ricadute pratiche per chi subisce mobbing o situazioni di stress lavorativo prolungato
Recarsi ogni giorno al lavoro con la consapevolezza di essere esposti, una volta varcata la soglia dell'ufficio, a comportamenti ostili, umilianti o escludenti da parte dei propri colleghi è indubbiamente fonte di un’enorme pressione psicologica, la quale, talvolta, può trasformarsi in insonnia, ansia, difficoltà di concentrazione e, nei casi più gravi, ad un vero e proprio disturbo psichiatrico. Con l'ordinanza n. 5436 del 2026, la Corte di Cassazione ha fornito sul tema alcune precisazioni di particolare rilievo.

Un lavoratore, un'azienda e anni di sofferenza documentata
Al centro della controversia vi è un dipendente della società Nexans Italia S.p.A., operante nel settore della produzione di cavi e sistemi per l'energia e le telecomunicazioni. Il lavoratore lamentava di aver subìto, nel corso del rapporto, condotte persecutorie che avevano compromesso in modo significativo la sua salute psicofisica, sfociando in un disturbo ansioso-depressivo, poi evoluto in un quadro psicopatologico più grave.

Il Tribunale di Latina aveva accolto parzialmente la domanda risarcitoria, riconoscendo al lavoratore un importo di 80.000 euro a titolo di danno non patrimoniale, comprensivo del danno biologico, del danno morale, del pregiudizio alla vita di relazione e all'immagine professionale e aveva altresì dichiarato illegittimo il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto. Quest'ultimo era stato considerato illegittimo in quanto un numero rilevante delle assenze accumulate dal dipendente era direttamente riconducibile al disturbo psichiatrico causato dall'inadempimento del datore di lavoro, con conseguente obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro e pagamento di un'indennità risarcitoria.

La Corte d'Appello di Roma, dopo aver disposto una nuova CTU medico-legale, aveva rideterminato l’ammontare del risarcimento in complessivi 71.165,45 euro, suddivisi tra danno biologico e danno morale, applicando le Tabelle del Tribunale di Milano con un criterio di personalizzazione. Entrambe le parti avevano quindi proposto ricorso per cassazione.

La decisione della Cassazione: autonomia del danno morale e limiti del sindacato di legittimità
La Suprema Corte ha respinto sia il ricorso principale del lavoratore sia il ricorso incidentale della società, confermando integralmente l'impostazione della Corte d’Appello.
Sul fronte del danno non patrimoniale, la Cassazione ribadisce un principio già consolidato nella propria giurisprudenza, richiamando espressamente i precedenti n. 9006/2022, n. 7892/2024 e n. 32359/2025, secondo cui il danno morale e il danno biologico sono voci distinte e devono essere liquidate separatamente.

In particolare, il danno morale consiste in uno stato interiore di sofferenza soggettiva che prescinde dalle conseguenze dinamico-relazionali della vita del soggetto leso. Esso non è misurabile con gli strumenti della medicina legale, ma va provato con ogni mezzo consentito dall'ordinamento, per poi formare oggetto di una valutazione autonoma rispetto all'invalidità biologica. Le Tabelle di Milano, adottate come parametro di liquidazione dalla gran parte degli uffici giudiziari italiani, contemplano entrambe le voci e il giudice è tenuto ad accertarne il concorso nel caso concreto prima di procedere alla quantificazione complessiva.

Quanto alla personalizzazione del risarcimento, la Cassazione afferma che il potere discrezionale del giudice di merito in materia di liquidazione equitativa non è sindacabile in sede di legittimità, purché la motivazione dia conto in modo analitico del peso attribuito a ciascun fattore. Nel caso di specie, la Corte d'Appello aveva incrementato la misura standard del 44% in considerazione degli elementi peculiari del caso, con un’argomentazione ritenuta adeguata e non contraddittoria.

In conclusione, chi subisce condotte persecutorie in ambito lavorativo ha diritto a un risarcimento pieno e differenziato, che tenga conto tanto della lesione alla salute in senso stretto quanto della sofferenza interiore patita, con una valutazione caso per caso capace di riflettere le specificità della vicenda umana e lavorativa sottostante.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.