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Lavoratore, in arrivo pił tasse sul TFR, se vuoi lasciare il lavoro conviene farlo entro dicembre: ecco tutte le novitą

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Lavoratore, in arrivo pił tasse sul TFR, se vuoi lasciare il lavoro conviene farlo entro dicembre: ecco tutte le novitą
Anche datori di lavoro, uffici paghe e consulenti del lavoro dovranno adeguare le procedure utilizzate per il calcolo della tassazione del TFR. Sarà particolarmente importante prestare attenzione alle cessazioni che si collocano a ridosso del passaggio tra il 2026 e il 2027, evitando di applicare automaticamente le vecchie procedure
Dal 1° gennaio 2027 cambia il modo in cui viene determinata la tassazione del trattamento di fine rapporto (TFR). Il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi elimina infatti la cosiddetta clausola di salvaguardia, una particolare tutela fiscale introdotta nel 2007 per evitare che le modifiche alle aliquote IRPEF penalizzassero il lavoratore al momento della liquidazione del TFR.
La novità è contenuta nell'articolo 376 del D.Lgs. n. 117/2026, che prevede l'abrogazione dell'articolo 1, comma 9, della Legge n. 296/2006.
Ma cosa significa, concretamente, per chi andrà in pensione, cambierà lavoro o comunque terminerà il proprio rapporto di lavoro dal 2027?
Per capire la novità bisogna fare un passo indietro.

Nel 2007, con la riforma dell'IRPEF, sono cambiate aliquote e scaglioni di reddito. Per evitare che queste modifiche comportassero una maggiore tassazione del TFR, il legislatore introdusse una particolare clausola di salvaguardia con una finalità precisa: evitare che una modifica della tassazione generale dei redditi si traduca automaticamente in una penalizzazione del TFR.
Il trattamento di fine rapporto, infatti, ha una caratteristica particolare: viene normalmente accumulato nel corso di molti anni e viene tassato al momento della sua liquidazione attraverso il meccanismo della tassazione separata.
Per questo motivo il legislatore, nel 2006, ritenne opportuno prevedere una tutela specifica.

La regola prevedeva, in sostanza, un confronto tra due sistemi di tassazione:
  • quello basato sulle aliquote e sugli scaglioni IRPEF applicabili al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
  • quello basato sulle aliquote e sugli scaglioni in vigore al 31 dicembre 2006.
Se il vecchio sistema risultava più conveniente, al lavoratore veniva riconosciuto il trattamento fiscale più favorevole. La stessa regola riguardava anche le indennità equipollenti e altre somme collegate alla cessazione del rapporto di lavoro.
In altre parole, il lavoratore aveva una sorta di “paracadute fiscale”: se le successive modifiche dell'IRPEF avessero prodotto una tassazione più elevata, si potevano utilizzare, quando più convenienti, le vecchie aliquote del 2006.
La norma stabiliva espressamente che, per il TFR e per le altre somme interessate, si applicassero, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni vigenti al 31 dicembre 2006.

Cosa cambia dal 1° gennaio 2027?
La situazione cambia con il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi.
L'articolo 376 del D.Lgs. n. 117/2026 ha, infatti, previsto l'abrogazione della disposizione che conteneva la clausola di salvaguardia.
Di conseguenza, dal 2027 non sarà più possibile effettuare il confronto con il sistema fiscale del 2006 per scegliere, quando più conveniente, le vecchie aliquote.
Il meccanismo diventa quindi più semplice: venuta meno la clausola, la tassazione del TFR seguirà le regole fiscali previste dalla normativa vigente al momento rilevante per la tassazione.
Detto in modo ancora più semplice: il “paracadute” delle aliquote del 2006 viene eliminato.

Significa che tutti pagheranno più tasse sul TFR?
Non necessariamente.
L'abrogazione della clausola non significa automaticamente che ogni lavoratore subirà un aumento dell'imposta sul TFR.
L'effetto concreto dipenderà dalla situazione individuale e dal confronto che, fino al 2026, poteva essere effettuato con il regime del 2006.
La modifica potrebbe avere un impatto più limitato sui redditi medio-bassi, mentre potrebbe diventare più significativa nei casi in cui il confronto con le vecchie aliquote produceva un vantaggio fiscale maggiore.
Per questo motivo non è corretto affermare che, dal 2027, il TFR sarà necessariamente “tassato di più” per tutti. È più preciso dire che viene eliminata una possibilità di applicare, quando più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni del 2006.

Un esempio semplice
Immaginiamo un lavoratore che termini il proprio rapporto di lavoro e debba ricevere un TFR.
Con le regole attualmente previste, il calcolo della tassazione può comportare il confronto tra:
  • regime A: aliquote e scaglioni previsti dalla normativa applicabile;
  • regime B: aliquote e scaglioni vigenti nel 2006.
Se il regime B risulta più favorevole, la clausola di salvaguardia consente di evitare il maggiore prelievo.
Dal 2027 questa seconda possibilità viene meno.
Il lavoratore non potrà, quindi, più beneficiare del vecchio sistema del 2006 perché semplicemente più conveniente dal punto di vista fiscale.

Attenzione alle cessazioni tra il 2026 e il 2027: uno degli aspetti più delicati riguarda i rapporti di lavoro che termineranno a cavallo tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027.
Il testo dell'articolo 376 precitato ha dichiarato la decorrenza dell'abrogazione dal 1° gennaio 2027. Tuttavia, l'individuazione precisa delle situazioni interessate richiede attenzione, perché occorre coordinare i dati di cessazione del rapporto con il momento in cui sorge il diritto alla percezione del TFR.
Alcuni primi commenti professionali ritengono che la nuova disciplina possa interessare le cessazioni intervenute dal 31 dicembre 2026, quando il diritto alla percezione del TFR sorge dal 1° gennaio 2027. Si tratta, però, di un punto sul quale sarà importante attendere eventuali chiarimenti ufficiali dell'Agenzia delle Entrate.
Per chi si trova proprio in prossimità della fine del rapporto di lavoro, sarà quindi fondamentale verificare con precisione la data di cessazione e la data in cui matura il diritto alla percezione del TFR.


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