A Padova, nella mattinata del 2 agosto scorso, un automobilista è stato sanzionato con una multa di 40 euro, perché aveva acceso i fari al fine di segnalare ai veicoli provenienti dalla direzione opposta la presenza della polizia municipale, dotata di autovelox.
Il conducente protagonista della vicenda non ha accolto di buon grado la sanzione inflittagli e si è dichiarato pronto a ricorrere al prefetto.
L'uomo, in particolare, ha raccontato di essere stato fermato dai vigili, che gli hanno richiesto patente e libretto, per poi comminargli una sanzione amministrativa di 40 euro.
Il motivo di tale sanzione? L'automobilista avrebbe acceso i fari ai conducenti che arrivavano dalla direzione opposta, per avvisarli della presenza della pattuglia con autovelox.
Tuttavia, l'uomo ha negato di aver messo in atto una tale condotta, e si è rifiutato altresì di firmare il verbale.
In primo luogo, ci si chiede se è legittimo non firmare il verbale, quando ci viene comminata una multa. E quali sono le conseguenze?
Non firmare il verbale è una condotta perfettamente lecita, che
non integra il reato di
resistenza o
oltraggio a pubblico ufficiale, rispettivamente puniti dall'art.
337 e dall'art.
341 bis del Codice Penale.
Tuttavia, rifiutarsi di firmare il verbale di contestazione non serve a molto, in quanto l'automobilista non potrà affermare di non essere a conoscenza della contestazione.
Ciò che conta, infatti, è che il verbale sia notificato e ciò avviene o con la consegna della copia al conducente che la accetta, anche nel caso in cui lo stesso non firmi l'originale, o con la successiva notifica alla residenza. In questo caso, l'unico vantaggio per l'automobilista sarebbe aver guadagnato qualche giorno per opporsi nelle sedi opportune, decorrendo i termini dal giorno in cui la notifica si è perfezionata.
Tuttavia, nel caso di notifica della sanzione amministrativa presso la residenza, al soggetto a cui è stata comminata saranno addebitate anche le spese di notifica.
Non firmare un verbale, quindi, pur non costituendo reato, non è un comportamento particolarmente vantaggioso.
Ma tornando alla vicenda di Padova, come si è detto, l'automobilista si è lamentato della multa ricevuta, non ritenendo che ve ne fossero i presupposti. L'uomo avrebbe richiesto spiegazioni, oltre che alla Polizia Locale, anche al Comune, ma senza ottenere risposta.
Dal canto loro, gli agenti della Municipale sostengono di aver agito secondo le prescrizioni del Codice della Strada. Ma chi ha ragione?
Ebbene, dalle informazioni che si hanno, se l'uomo di Padova ha davvero lampeggiato per segnalare agli altri automobilisti che vi erano i vigili con postazione autovelox, la multa sarebbe legittima, ai sensi dell'art.
153, comma 11 del Codice della Strada.
La norma in questione disciplina l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli.
In particolare, il comma 11 dell'art. 153 del Codice della Strada prevede che chi viola le disposizioni di tale articolo (fatta eccezione per le disposizioni di cui al terzo comma, la cui violazione è sanzionata secondo quanto previsto ai sensi del comma 10) o chi usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 ad euro 173.
Sarebbe questa, quindi, la violazione contestata all'automobilista padovano, che avrebbe acceso i fari senza che ve ne fosse motivo.
Non sappiamo se il conducente farà effettivamente ricorso e se, eventualmente, ne uscirà vincitore, ma sembra che la Polizia Municipale abbia agito seguendo i dettami di legge. Di conseguenza, onde evitare di vedersi comminate sanzioni ex art. 153 del Codice della Strada, è consigliabile non lampeggiare laddove non sia necessario.