La L. n. 118 del 1971 stabilisce che l’invalidità civile viene riconosciuta a chi ha una menomazione fisica, intellettiva e/o psichica che causa una permanente incapacità lavorativa non inferiore a un terzo.
Per valutarne la sussistenza, una Commissione medica dell’ASL procederà ad accertamenti medici e clinici.
Quando viene riconosciuta un’invalidità al 100%, si ha diritto alla pensione di inabilità, che potrà essere richiesta da chi ha un’età compresa tra i 18 e i 67 anni. L’assegno ordinario d’invalidità è, invece, concesso per una riduzione della capacità lavorativa di almeno due terzi e non è reversibile ai superstiti, mentre la pensione di inabilità lo è.
Con il comunicato n. 4097 del 4 dicembre 2024, l'INPS ha ricordato che le prestazioni economiche di invalidità civile sono prestazioni collegate al reddito, in quanto vengono corrisposte nel caso in cui il soggetto beneficiario dimostri di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge.
Questo limite è stabilito ogni anno dalla legge: per il 2024, il limite di reddito è di 19.461,12 euro.
Per questo motivo i soggetti beneficiari sono obbligati a comunicare all’INPS la propria situazione reddituale.
Nella specie, questo obbligo vige per i percettori di:
Per valutarne la sussistenza, una Commissione medica dell’ASL procederà ad accertamenti medici e clinici.
Quando viene riconosciuta un’invalidità al 100%, si ha diritto alla pensione di inabilità, che potrà essere richiesta da chi ha un’età compresa tra i 18 e i 67 anni. L’assegno ordinario d’invalidità è, invece, concesso per una riduzione della capacità lavorativa di almeno due terzi e non è reversibile ai superstiti, mentre la pensione di inabilità lo è.
Con il comunicato n. 4097 del 4 dicembre 2024, l'INPS ha ricordato che le prestazioni economiche di invalidità civile sono prestazioni collegate al reddito, in quanto vengono corrisposte nel caso in cui il soggetto beneficiario dimostri di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge.
Questo limite è stabilito ogni anno dalla legge: per il 2024, il limite di reddito è di 19.461,12 euro.
Per questo motivo i soggetti beneficiari sono obbligati a comunicare all’INPS la propria situazione reddituale.
Nella specie, questo obbligo vige per i percettori di:
- pensione di inabilità di cui all’art. 12 della L. n. 118 del 1971;
- assegno mensile di assistenza di cui all’art. 13 della L. n. 118 del 1971;
- pensione ai ciechi civili di cui alla L. n. 382 del 1970;
- pensione ai sordi di cui alla L. n. 381 del 1870.
Qualora, dalle verifiche effettuate dall’INPS, siano stati individuati dei soggetti titolari inadempienti, l’Istituto medesimo invierà un preavviso di sospensione a mezzo raccomandata A/R, contenente l'invito a comunicare i redditi posseduti presentando la domanda di ricostituzione reddituale entro i successivi 60 giorni, tramite il canale telematico oppure rivolgendosi a un patronato.
In caso di mancato riscontro, l'INPS sospenderà la prestazione, inviando una ulteriore comunicazione a mezzo raccomandata A/R.
Decorsi altri 120 giorni dalla sospensione, in assenza di ulteriore riscontro, l'INPS revocherà la prestazione con richiesta di restituzione del debito relativo agli anni di reddito non dichiarati.
Analoga conseguenza può scaturire se non ci si presenta alla visita di revisione: in questo caso la procedura è piuttosto veloce. Questo perché, quando l’assenza viene registrata nel sistema, ciò produce, in automatico, l’immediata sospensione della prestazione economica sul “Data Base Pensioni” dell’INPS (si veda il messaggio 8 novembre 2022, n. 4029 dello stesso Istituto previdenziale).
La sospensione ha carattere temporaneo, in quanto viene effettuata in via cautelativa. Infatti, la sospensione verrà comunicata all’interessato, che viene anche informato della possibilità di giustificare l’assenza entro il termine di 90 giorni.
Se l’assenza non viene giustificata neppure dopo la comunicazione della sospensione - o se la giustificazione inviata non viene considerata valida - trascorsi i predetti 90 giorni verrà emesso un provvedimento di revoca definitiva della prestazione economica.
La sospensione cautelativa della prestazione economica trova il proprio fondamento nella legislazione vigente, in particolare nella L. 448/1998 e nel D.L. 78/2009.