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Installare un ascensore o un montapersone oleodinamico in condominio

Installare un ascensore o un montapersone oleodinamico in condominio
Quali regole bisogna seguire per installare un ascensore o un montapersone oleodinamico in condominio?
L’installazione dell’impianto ascensore all’interno di un palazzo che ne è privo è una delle fattispecie più frequenti nel contesto condominiale e anche uno dei motivi di maggior litigio tra i proprietari.

Generalmente l’installazione di un impianto ascensore in condominio costituirebbe un tipico caso di innovazione ex art. 1120 del c.c. che, in virtù della normativa di favore riconosciuta dalla riforma del diritto condominiale, può essere approvata con le maggioranze più agevoli del 2° comma dell’art. 1136 del c.c. (maggioranza degli intervenuti che rappresentano almeno la metà del valore dell’edificio: 500 millesimi).

Secondo la giurisprudenza assolutamente dominante, però, qualora l’iniziativa di installare l’impianto sia presa da un solo proprietario, non trova più applicazione la normativa sulle innovazioni sopra descritta, ma l’art. 1102 del c.c., disciplinante l’uso della cosa comune in generale. È appena il caso di ricordare che la normativa sulla comunione in generale può trovare applicazione anche in ambito condominiale per via del rinvio operato dall’art.1139 del c.c..

Secondo la giurisprudenza di legittimità la normativa sulle innovazioni trova applicazione nel momento in cui la spesa dei lavori debba essere ripartita tra più proprietari; ma quando l’iniziativa di installare l’ascensore è presa da un solo condomino, e quindi la relativa spesa non deve ripartirsi tra tutti i proprietari, deve trovare applicazione la norma generale rappresentata dall’art. 1102 del c.c. (da ultimo in questo senso, tra le tante, si veda Cass. Civ.,Sez.II, n.10852 del 16.05.2014).

Come è noto l’art. 1102 del c.c. dispone che ciascun partecipante può fare uso della cosa comune purché: non ne alteri la destinazione e permetta agli altri partecipanti di farne parimenti uso.

In merito ai requisiti indicati dall’art. 1102 del c.c., la giurisprudenza ha avuto più volte modo di precisare che il permettere agli altri comproprietari di fare parimenti uso della cosa comune, non significa che uno dei proprietari non possa fare della cosa un uso più intenso, anche comprimendo in parte, ma senza limitarlo, la possibilità di utilizzo degli altri partecipanti alla comunione. In altri termini l’espressione parimenti uso non può essere interpretata come un uso qualitativamente identico e simultaneo della cosa da parte di tutti i comunisti.

In questo senso, sempre secondo la giurisprudenza dominante, l’installazione dell’ascensore nell’androne delle scale o nell’andito adiacente non può violare l’art. 1102 del c.c. in quanto tali parti dell’edificio costituiscono, tra l’altro, la destinazione naturale per l’installazione dell’impianto ascensore.

Seppur l’installazione dell’elevatore da parte di un condomino debba considerarsi ammessa, la giurisprudenza chiarisce che devono essere sempre garantiti:
  • la stabilità e la sicurezza dell’edificio
  • la possibilità degli altri proprietari di partecipare, anche successivamente, all’innovazione contribuendo alle spese di costruzione e manutenzione e
  • il decoro architettonico dell’edificio.


A fronte del fatto che non trova applicazione la normativa sulle innovazioni condominiali, non è richiesta alcuna autorizzazione assembleare per procedere all’inizio dei lavori e alla occupazione delle aree comuni necessarie, anche se è buona norma dare preventivo avviso all’amministratore delle modalità di realizzazione dell’opera e dei tempi di costruzione.
Stante il fatto che l’iniziativa personale di installare un ascensore solitamente porta parecchio malumore e litigi tra i proprietari, è opportuno precisare che seppur la giurisprudenza dominante sia a favore dell’autore del quesito, questo non impedisce agli altri condomini di paralizzare l’iniziativa con azioni giudiziarie più o meno fondate adducendo, ad esempio, la lesione del decoro architettonico o la compromissione delle vedute dei balconi e ... chi più ne ha più ne metta.


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