Il “super congedo parentale” come è stato definito, è stato introdotto dall’art. 1, comma 359 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023).
In questi giorni, una recentissima circolare dell’INPS, la n. 45 del 16 maggio 2023, ha fornito tutte le informazioni per gli interessati.
In cosa consiste il maxi congedo?
In sostanza, la legge ha previsto un aumento dell’indennità di congedo parentale, che può essere fruita entro i sei anni di vita del figlio (o, in caso di adozione o affidamento, entro sei anni dall’ingresso in famiglia, ma comunque non oltre il compimento della maggiore età).
Tale aumento vale per una sola mensilità dell'indennità ma è comunque piuttosto consistente.
Infatti l’importo di tale mensilità passa dalla percentuale del 30% a quella dell’80% della retribuzione.
L’incremento, come abbiamo già detto, vale per una sola mensilità delle tre spettanti al genitore che sia lavoratore dipendente. Quindi non viene aggiunta una ulteriore mensilità al congedo (ciò viene espressamente ribadito nella circolare INPS).
A chi si applica il super congedo?
Vediamo ora nel dettagli quali sono i destinatari delle nuove norme.
Nella circolare che stiamo esaminando, l’INPS specifica che hanno diritto al super congedo i lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
La circolare puntualizza anche, espressamente, che l’aumento di una mensilità all’80% vale esclusivamente per i lavoratori subordinati, non per gli autonomi: dunque, se solo un genitore è dipendente, mentre l’altro genitore non lo è, l'indennità all’80% della retribuzione spetterà al solo genitore lavoratore dipendente.
Inoltre, l’INPS precisa anche le modalità di fruizione dell’indennità, con riferimento al caso in cui ne abbiano diritto entrambi i genitori.
Sotto questo aspetto, la circolare afferma chiaramente che il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori; esso può essere fruito in modalità ripartita tra entrambi i genitori, oppure da uno soltanto di essi.
In proposito l’INPS aggiunge che la fruizione “alternata” tra i genitori non esclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.
Come si presenta la domanda per il “nuovo” congedo parentale?
Anche questo punto viene chiarito dalla circolare dell’INPS: la domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, quindi innanzitutto sul sito dell’INPS (
http://www.inps.it).
Per poter presentare la domanda direttamente tramite portale occorre essere in possesso di
identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE, CNS).
Si accede al servizio cliccando, dalla home page, su “Lavoro” e da qui su “Congedi, permessi e certificati”.
In alternativa, se non si dispone di SPID, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi è possibile procedere alla richiesta di congedo per via telefonica.
Si hanno a disposizione diverse possibilità: si può chiamare il Contact center integrato chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Infine, è possibile presentare la domanda di congedo per il tramite degli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.