Va osservato, infatti, che ai sensi dell'art. 151 c.c., il Giudice, nel momento in cui dichiara la separazione fra due coniugi, può addebitare la stessa ad uno dei due, laddove questi abbia violato gli obblighi derivanti dal matrimonio (art. 143 c.c.), causando così la fine del matrimonio.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Milano aveva confermato la decisione di primo grado, resa dal Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, addebitandola al marito.
La Corte, inoltre, aveva affidato i figli della coppia al Comune di Milano, collocandoli presso la madre e ponendo a carico del marito un assegno mensile di Euro 2.000 in favore della moglie e un ulteriore contributo mensile di Euro 3.000, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli.
In particolare, la Corte d’appello aveva ritenuto di dover addebitare la separazione al marito “per la violazione dell’obbligo di fedeltà, in ragione della scoperta, nel novembre 2007, di messaggi amorosi pervenuti sul cellulare”.
Ritenendo la decisione ingiusta, il marito decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
Secondo il marito, infatti, la pronuncia di addebito doveva ritenersi ingiusta, in quanto la Corte aveva erroneamente ritenuto che l’infedeltà coniugale fosse stata la causa della crisi coniugale, mentre, in realtà, “quella violazione aveva aggravato una crisi coniugale presente da tempo”.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Osservava la Cassazione, infatti, che la Corte d’appello aveva giustificato la pronuncia di addebito “rilevando che la violazione dell’obbligo di fedeltà era stata causa della crisi coniugale, come evidenziato dal fatto che la scoperta della infedeltà era avvenuta nel 2007, cioè successivamente alla riconciliazione intervenuta nel 2002”.
In sostanza, dunque, la Cassazione riteneva che la Corte d’appello avesse del tutto correttamente ricollegato la violazione dell’obbligo di fedeltà - dimostrata dalla scoperta dei messaggini amorosi sul cellulare del marito – alla fine del matrimonio, con conseguente addebito della separazione in capo al marito infedele.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal marito, confermando integralmente la pronuncia di addebito della separazione in capo al medesimo.