L’eroe del momento ha aperto un dibattito: c’è chi ritiene che Fleximan sia un vandalo e c’è chi ritiene che sia un vero e proprio eroe.
In questo dibattito si è inserito anche il Procuratore di Treviso. In particolare, secondo quanto dichiarato dal Procuratore, ci sarebbe l’ipotesi di apologia di reato per chi apprezza Fleximan.
Però, che cos’è l’apologia di reato? E cosa rischia chi apprezza Fleximan?
È l’elogio o la difesa di un reato. Elogio o difesa che si concretizza in una chiara volontà di sostenere quel reato, inducendo così altri soggetti a commettere reati. Su questo punto, il codice penale (l’art. 414 del c.p.) punisce chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti.
In realtà, questa ipotesi presenta delle problematicità. Senza voler prendere in considerazione le implicazioni in tema di libertà di manifestazione del pensiero, ci sono svariati dubbi che accompagnano le dichiarazioni del Procuratore.
Innanzitutto, il codice penale punisce l’apologia del delitto. Che significa?
Devi sapere che il codice penale (l’art. 17 del c.p.) distingue i reati in delitti e contravvenzioni: i delitti sono i reati puniti con l’ergastolo, la reclusione e la multa; le contravvenzioni sono i reati puniti con l’arresto e l’ammenda.
Allora, l’apologia di reato è prevista soltanto in relazione ai delitti. Però, siamo così sicuri che il comportamento di Fleximan costituisca un reato e, in particolare, un delitto?
Il dubbio esiste. Secondo alcuni, non c’è reato, ma c’è solo un illecito amministrativo: infatti, in una sentenza del 2005, il Tribunale di Firenze ha affermato che la distruzione di autovelox determina solo una violazione del codice della Strada (l’art. 15 del Codice della strada).
Invece, altri ritengono che Fleximan abbia commesso un reato, ma bisogna comunque fare attenzione. Secondo alcuni, siamo dinanzi al delitto di danneggiamento aggravato dalla circostanza che il bene sia esposto alla pubblica fede, ai sensi dell’art. 635 del c.p..
Per altri, si tratterebbe della contravvenzione prevista dall’art. 673 del c.p.: viene punito chi non colloca o rimuove i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall’Autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, nonché gli apparecchi o segnali diversi da quelli indicati e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessità.
Quindi, il dubbio resta. E non è il solo.
Infatti, affinché si possa parla di apologia di reato, non è sufficiente un apprezzamento su un fatto delittuoso. È necessaria una chiara volontà di difendere o elogiare un delitto, inducendo altri soggetti a commettere reati. Difatti, l’apologia è un reato di pericolo concreto: quindi, per la sua realizzazione, occorre che la difesa del delitto sia tale da determinare il pericolo effettivo che altri reati vengano commessi in futuro.
Peraltro, c’è anche il rischio di cadere in un paradosso.
Ammettiamo che il comportamento di Fleximan configuri il delitto di danneggiamento. Il codice penale (art. 635 del c.p.) punisce questa condotta con la reclusione da sei mesi a tre anni. Invece, il codice (l’art. 414 del c.p.) punisce l’apologia di reato con la reclusione da uno a cinque anni e questa pena può essere aumentata se l’apologia è fatta con strumenti informatici o telematici.
Quindi, per il danneggiamento, la pena massima è di tre anni. Per l’apologia di reato, la pena massima è di cinque anni (aumentata in caso di apologia fatta online). Questo significa che chi elogia Fleximan potrebbe andare incontro ad una pena più grave di quella che dovrebbe essere inflitta a Fleximan stesso.
Staremo a vedere come si evolverà questa situazione e se ci saranno conseguenze per gli estimatori di Fleximan.