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Esame di Stato avvocati, in arrivo nuove regole per il 2025 e 2026: ecco come cambiano le prove e tutte le novità

Esame di Stato avvocati, in arrivo nuove regole per il 2025 e 2026: ecco come cambiano le prove e tutte le novità
La normativa che disciplina lo svolgimento dell’esame di Stato per diventare avvocato è stata oggetto di diverse modifiche negli ultimi anni, a causa della pandemia da Covid che ha portato all’introduzione di una disciplina emergenziale che, per alcuni aspetti, è ancora oggi in vigore. Tuttavia le regole sono destinate a cambiare a partire dal prossimo anno. Vediamo insieme le novità
Il Decreto Milleproroghe 2025, convertito in legge, ha posticipato l'introduzione delle nuove regole per l'esame di Stato di abilitazione alla professione forense alla sessione del 2026. Inizialmente prevista per il 2025, la riforma dell'esame entrerà in vigore un anno dopo.
Di conseguenza continuerà ad applicarsi il regime transitorio delle modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione forense anche per l’anno 2025, mantenendo la modalità speciale di svolgimento dell’esame che prevede una sola prova scritta (atto giudiziario), con la novità del cambiamento del voto minimo per la prova orale, che passa da 105 a 90, come era stato richiesto dall’Associazione Italiana dei Giovani Avvocati (AIGA).

Si tratta di una conquista fondamentale per i giovani praticanti avvocati” – ha affermato sodisfatto il presidente nazionale AIGA, Carlo Foglieni: “la stabilità delle modalità d’esame garantirà continuità, certezza e uniformità di trattamento tra i candidati delle diverse sessioni”.

Si ricorda che l’esame orale - per il corrente anno - si articola in un’unica seduta suddivisa in tre fasi, le quali devono essere valutate nel loro complesso:
Prima fase. Il candidato dovrà risolvere un caso pratico che richiede l’applicazione congiunta delle conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale. Il quesito sarà incentrato su una delle seguenti materie, scelta preventivamente dal candidato: diritto civile, diritto penale o diritto amministrativo.
Seconda fase. In questa fase il candidato dovrà rispondere a brevi quesiti volti a evidenziare le proprie capacità argomentative e di analisi giuridica. I quesiti riguarderanno tre aree, di cui una obbligatoria di diritto processuale, scelte dal candidato tra:
  • Diritto civile
  • Diritto penale
  • Diritto amministrativo
  • Diritto processuale civile
  • Diritto processuale penale.

È stato raccomandato alle sottocommissioni, come precisato nella nota del 2 dicembre 2024, di attenersi strettamente alle materie indicate dal candidato, evitando di espandere l’argomento a discipline correlate ma non direttamente pertinenti. Le sottocommissioni potranno, inoltre, premiare eventuali collegamenti interdisciplinari formulati nelle risposte.
Terza fase. Il candidato dovrà dimostrare la conoscenza dell’ordinamento forense, inclusi i diritti e i doveri dell’avvocato.

Si ricorda, inoltre, che con l’articolo 46 della L. n. 247 del 2012 era stata introdotta una nuova disciplina per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato. Tuttavia, a causa della pandemia, dal 2020 si è preferito adottare una disciplina speciale, applicata anche negli anni successivi e confermata per il 2025. A partire dal 2026, invece, entreranno finalmente in vigore le nuove regole previste dalla riforma.

Ma cosa prevedono le nuove regole dell’esame di Stato a partire dal 2026?
Le modifiche introdotte prevedono un ritorno a un esame più articolato, con un incremento del numero di prove scritte e un cambiamento nelle modalità di valutazione. Nello specifico le prove scritte saranno tre:
  • la redazione di un parere motivato su una delle due questioni proposte in materia civilistica;
  • la redazione di un parere motivato su una delle due questioni proposte in materia penale;
  • la redazione di un atto giudiziario in una materia scelta dal candidato tra diritto privato, diritto penale e diritto amministrativo. La prova dovrà dimostrare le conoscenze del candidato sia in diritto sostanziale che processuale.
Le prove scritte si svolgeranno con il solo ausilio dei testi normativi privi di commenti e citazioni giurisprudenziali, a differenza dell’attuale regime che consente l’uso di testi con commenti e massime giurisprudenziali.
Ogni componente della commissione d’esame avrà a disposizione 10 punti di merito per la valutazione di ciascuna prova. Per accedere alla prova orale, il candidato dovrà ottenere almeno 90 punti complessivi nelle tre prove scritte, con un minimo di 30 punti per ciascuna.

La prova orale sarà più strutturata e comprenderà:
  • l’illustrazione approfondita delle prove scritte (attualmente è sufficiente una breve esposizione);
  • la dimostrazione della conoscenza di materie obbligatorie: ordinamento e deontologia forense, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile e diritto processuale penale;
  • l’approfondimento di altre due materie a scelta tra: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.

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