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Docenti, nuove modalità di fruizione dei corsi di formazione, permessi studio retribuiti, diritto a cinque giorni

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Docenti, nuove modalità di fruizione dei corsi di formazione, permessi studio retribuiti, diritto a cinque giorni
La disciplina fissata dal nuovo CCNL 2019-2021 pubblicata in G.U. 8 febbraio 2024, n.32
E' stato pubblicato in G.U. 8 febbraio 2024, n. 32 il nuovo contratto collettivo del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto dalle parti lo scorso 18 gennaio (CCNL 2019-2021). Particolarmente interessante è il capitolo sulla formazione dei docenti cui è dedicato l'art. 36.

La formazione rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, in quanto attraverso di essa è possibile implementare i processi di rinnovamento e, al contempo, valorizzare il capitale umano. In riferimento ai docenti essa deve essere intesa come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.

Coerentemente la normativa contrattuale del CCNL 2019 2021 considera la formazione continua come un diritto ed un dovere per il personale scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità ed invita il dirigente scolastico ad assicurare, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro proprio per consentire la partecipazione alle diverse iniziative di formativa.

Con quali modalità dovranno svolgersi i corsi di formazione? Al fine di evitare oneri di sostituzione del personale assente per partecipare ad attività formativa, i corsi di formazione dovranno svolgersi di norma, durante l'orario di servizio e in ogni caso fuori dell'orario di insegnamento. Il personale docente che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi di formazione si svolgano fuori sede è previsto il rimborso delle spese di viaggio.
Le ore di formazione ulteriori rispetto all'orario di servizio dovranno essere remunerate con compensi, anche forfettari stabilità in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

Per garantire l'efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno inoltre preferite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza e all'apprendimento in rete anche in modalità asincrona, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze.

Il personale docente ha diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigenti nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell'orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e l'iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati in servizio hanno un carattere di priorità.

Ai docenti sono, ancora, riconosciuti – in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione - permessi studio retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annuali. I permessi sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi tirocini e/o esami. Il personale docente che fruisce dei permessi per diritto allo studio è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa senza assegni per motivi personali con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.


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