L’alcool test costituisce un atto di polizia giudiziaria indifferibile ed urgente; l’avvocato ha facoltà di assistere allo stesso ma non vi è un obbligo di previo avviso. Ciò vuol dire che la polizia può avvertire il conducente di tale facoltà ma non deve conoscerne l’eventuale nomina né ha l’obbligo di nominare un avvocato d’ufficio.
Secondo la prevalente giurisprudenza della Cassazione (39134/2022), la polizia può dare prova di aver eseguito l’avviso obbligatorio al conducente nel verbale, si tratta di un atto pubblico che formalmente fa piena prova. Non vi sono forme rituali predisposte dalla legge per l’esecuzione dell’obbligo, l’importante è raggiungere colui a cui l’avviso è rivolto anche se questi non abbia specifiche conoscenze tecnico giuridiche. La violazione di queste norme rende l’eventuale provvedimento sanzionatorio illegittimo.
La Cassazione con la sentenza n. 5396/2015, riduce l’ambito di applicazione dell’obbligo di avvisare l’avvocato, nel caso in cui ad esempio vengano posti in essere esami non invasivi, tale obbligo non sussiste. Si pensi al poliziotto che sospetti lo stato di ebbrezza del conducente dagli occhi rossi o dall’alito vinoso.
La polizia inoltre non deve attendere l’arrivo dell’avvocato per poter effettuate il test, soprattutto se si corre il rischio di pregiudicarne il risultato differendolo nel tempo. Il conducente farebbe bene ad avvisare l’avvocato al più presto o comunque sceglierne uno che non disti molto dal luogo del fermo.
Si considera nulla la sanzione eseguita senza aver preventivamente comunicato al soggetto fermato la possibilità di avvalersi dell’avvocato. Tale nullità però deve necessariamente essere eccepita prima dell’esecuzione dell’alcool test o immediatamente dopo.
Infine, la sentenza della Corte di Cassazione numero 39134/2022 ha enunciato il principio per cui qualora l’automobilista si rifiuti immediatamente di sottoporsi al test, non sussiste più l’obbligo di comunicare l’avviso della facoltà di farsi assistere da un legale.