Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Dipendenti pubblici, stipendio più basso in caso di mobilità volontaria: ecco la nuova sentenza della Cassazione

Lavoro - -
Dipendenti pubblici, stipendio più basso in caso di mobilità volontaria: ecco la nuova sentenza della Cassazione
In caso di mobilità volontaria, la P.A. di destinazione deve tener conto delle precedenti progressioni economiche e della RIA? Risponde la Cassazione con la sentenza n. 19613 del 2024
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 19613 del 2024, ha dato importanti indicazioni ai dipendenti pubblici sul rapporto tra mobilità e inquadramento economico.

La vicenda riguardava tre dipendenti che, attraverso una procedura di mobilità volontaria, venivano trasferite ad altra Pubblica Amministrazione (nello specifico, da enti locali alla Presidenza del Consiglio dei ministri).

Che cos’è la mobilità volontaria?

In generale, quando si parla di “mobilità volontaria”, si fa riferimento a quei casi in cui la Pubblica Amministrazione avvia procedure per ricoprire i propri posti vacanti, attraverso il passaggio diretto di dipendenti che appartengono a una qualifica corrispondente e che sono in servizio presso altre amministrazioni. In tal caso, previo assenso dell’Amministrazione di appartenenza, il dipendente può fare domanda di trasferimento, secondo la normativa vigente (contenuta nel Testo unico sul pubblico impiego).

Però, nel caso sottoposto alla Cassazione, una volta completata la procedura di mobilità volontaria, nasceva il problema di inquadrare le dipendenti all’interno della Pubblica Amministrazione di destinazione.

L’inquadramento è quel procedimento che permette di classificare il dipendente in base alla categoria, qualifica e mansione. A seconda del ruolo ricoperto, si potrà individuare il trattamento economico e normativo applicabile al dipendente.
 
Nella vicenda che stiamo analizzando, il problema riguardava proprio la determinazione dei livelli economici.
 
La questione era sorta perché, all’epoca dei fatti, non erano state ancora approvate le tabelle di equiparazione dei livelli tra le varie amministrazioni interessate. Di conseguenza, la P.A. di destinazione aveva assunto, come parametro di riferimento per effettuare questa equiparazione, lo stipendio base dell’Amministrazione di provenienza e quello del Comparto Ministeri: ossia, la P.A. aveva tenuto conto della retribuzione relativa alla posizione economica iniziale delle dipendenti nell’Amministrazione di provenienza.
 
Tuttavia, così facendo, la P.A. di destinazione aveva escluso le maggiorazioni conseguite dalle tre dipendenti nel tempo, in virtù delle progressioni economiche avvenute e della RIA a loro riconosciuta.
 
Cosa è la progressione di carriera e cosa si intende per RIA?
 
Innanzitutto, la progressione di carriera è il percorso di crescita professionale di un dipendente. Si tratta di un percorso che porta con sé non solo un aumento della complessità del ruolo professionale ricoperto (e delle competenze richieste), ma anche delle differenze economiche: cioè, ci saranno maggiorazioni economiche via via che si progredisce.
 
Invece, la RIA è la retribuzione individuale di anzianità. È un istituto retributivo determinato in base all’anzianità di servizio, al fine di premiare l’esperienza professionale maturata in uno specifico settore. Quando ciò è stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva, si tratta un importo dovuto in modo stabile per il semplice fatto della durata del servizio prestato.
 
Allora, cosa stabilisce la Cassazione con la sentenza n. 19613 del 2024?
 
La Cassazione distingue i due profili della progressione di carriera e della RIA.
 
Dal punto di vista delle progressioni economiche, la P.A. di destinazione doveva tenere conto anche della posizione economica delle tre dipendenti la quale, però, si basava sul livello economico a loro riconosciuto dall’Amministrazione di provenienza. Quindi, nell’individuare la retribuzione percepita dalle dipendenti presso le loro Amministrazioni, la P.A. non poteva ignorare le progressioni economiche e valutare il solo stipendio di partenza.

Per ciò che riguarda la RIA, la Suprema Corte sottolinea che, ai fini dell’inquadramento delle dipendenti, la normalità della corresponsione della RIA non comporta che l’Amministrazione di destinazione debba considerarla.

In conclusione, nel caso di procedura di mobilità volontaria nel pubblico impiego, quando mancano tabelle di equiparazione dei livelli e se la P.A. di destinazione ha scelto il criterio dello stipendio tabellare percepito nella P.A. di provenienza (per stabilire l’inquadramento dei dipendenti di differenti comparti), l’Amministrazione di destinazione deve tener conto delle progressioni economiche dei dipendenti ottenute nella P.A. di provenienza, ma non della RIA loro spettante.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.