Ma cosa prevede il regime generale?
In via generale, la responsabilità erariale (o amministrativo-contabile) si configura quando il dipendente pubblico (o soggetti legati alle pubbliche amministrazioni da rapporto di servizio) arrechi un danno patrimoniale, diretto o indiretto, alla propria amministrazione o ad altro ente pubblico, anche comunitario, a titolo di dolo o di colpa grave.
La condotta illecita configurabile a titolo di responsabilità erariale trova il suo referente normativo nella L. 20/1994 (art.1) e la giurisdizione in materia è affidata dalla Costituzione alla Corte dei conti (art. 103).
Il dolo erariale consiste nella volontà dell'evento dannoso, accompagnata alla volontarietà della condotta antidoverosa: non basta cioè la consapevolezza degli obblighi di servizio, ma ad essa deve accompagnarsi anche l'intenzione di produrre l'evento dannoso. Quanto alla nozione di colpa grave , essa potrebbe intendersi quale macroscopica e inescusabile negligenza ed imprudenza nell'espletamento delle mansioni e/o nell'adempimento dei propri doveri istituzionali, cioè un atteggiamento di estrema superficialità, trascuratezza nella cura di beni e interessi pubblici (amministratori ), ovvero un comportamento caratterizzato da un grado di diligenza, prudenza, perizia, razionalità e correttezza decisamente inferiore allo standard minimo professionale.
Va anche aggiunto che il d. l. 215/2023 non è stato salutato con favore dai giudici contabili in quanto, mancando i presupposti della crisi pandemica, avrebbe ora l'effetto pericoloso di stabilizzare l'esclusione della perseguibilità delle condotte commissive poco virtuose, così esponendo il nostro Paese al grave rischio di spreco di denaro pubblico e di gestioni opache proprio in questo momento storico delicato che lo vede impegnato nell'amministrazione di un flusso cospicuo di finanziamenti legati all' attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Una possibile area d'impunità, insomma, dove l'operatività con colpa grave non verrebbe in alcun modo sanzionata, anche a fronte di gravi perdite dell'Erario, e questo perché il legislatore ha dato prevalenza alla necessità di dare maggiore serenità al funzionario amministrativo all'atto dell'avvio del processo decisionale e di evitare il rischio di paralisi dell'azione amministrativa.
Ma un altro scudo è stato alzato in sede di conversione del decreto milleproroghe. Si tratta dello scudo penale, già introdotto sempre ex d. l. 76/2020 in fase di emergenza Covid, che limita "ai soli casi di colpa grave" la punibilità per chi in modo colposo causa morte o lesioni personali in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Adesso l'estensione temporale del regime di limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave lascia purtroppo intendere lo stato di perdurante situazione di emergenza sanitaria, in cui difettano le risorse umane e materiali indispensabili per garantire l'esercizio del diritto alla salute dei cittadini.