Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Dipendenti pubblici, no a sanzioni per colpa grave o negligenza nel 2024: prorogata ancora la responsabilità limitata

Dipendenti pubblici, no a sanzioni per colpa grave o negligenza nel 2024: prorogata ancora la responsabilità limitata
Responsabilità limitata per amministratori pubblici e medici
Con un emendamento apportato al d. l. 215/2023 (decreto milleproroghe) sarà esteso sino al 31 dicembre 2024 lo scudo erariale introdotto in via eccezionale dall'articolo 21, comma 2, del d. l. 16 luglio 2020, n. 76 a favore degli amministratori pubblici. La disposizione citata, si ricorda, al fine di scongiurare la "paura della firma" dei pubblici funzionari in epoca di emergenza epidemiologica, aveva disposto la circoscrizione ai comportamenti commissivi dolosi della responsabilità erariale (salva restando la colpa grave per le condotte omissive o comunque inerti ), limitatamente alle condotte poste in essere tra il 17 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021. Veniva contestualmente prescritta in capo al Pubblico ministero contabile, in caso di addebito a titolo doloso, la dimostrazione della volontà dell'agente (il funzionario amministrativo) dell'evento dannoso.

Ma cosa prevede il regime generale?
In via generale, la responsabilità erariale (o amministrativo-contabile) si configura quando il dipendente pubblico (o soggetti legati alle pubbliche amministrazioni da rapporto di servizio) arrechi un danno patrimoniale, diretto o indiretto, alla propria amministrazione o ad altro ente pubblico, anche comunitario, a titolo di dolo o di colpa grave.

La condotta illecita configurabile a titolo di responsabilità erariale trova il suo referente normativo nella L. 20/1994 (art.1) e la giurisdizione in materia è affidata dalla Costituzione alla Corte dei conti (art. 103).

Il dolo erariale consiste nella volontà dell'evento dannoso, accompagnata alla volontarietà della condotta antidoverosa: non basta cioè la consapevolezza degli obblighi di servizio, ma ad essa deve accompagnarsi anche l'intenzione di produrre l'evento dannoso. Quanto alla nozione di colpa grave , essa potrebbe intendersi quale macroscopica e inescusabile negligenza ed imprudenza nell'espletamento delle mansioni e/o nell'adempimento dei propri doveri istituzionali, cioè un atteggiamento di estrema superficialità, trascuratezza nella cura di beni e interessi pubblici (amministratori ), ovvero un comportamento caratterizzato da un grado di diligenza, prudenza, perizia, razionalità e correttezza decisamente inferiore allo standard minimo professionale.

Va anche aggiunto che il d. l. 215/2023 non è stato salutato con favore dai giudici contabili in quanto, mancando i presupposti della crisi pandemica, avrebbe ora l'effetto pericoloso di stabilizzare l'esclusione della perseguibilità delle condotte commissive poco virtuose, così esponendo il nostro Paese al grave rischio di spreco di denaro pubblico e di gestioni opache proprio in questo momento storico delicato che lo vede impegnato nell'amministrazione di un flusso cospicuo di finanziamenti legati all' attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Una possibile area d'impunità, insomma, dove l'operatività con colpa grave non verrebbe in alcun modo sanzionata, anche a fronte di gravi perdite dell'Erario, e questo perché il legislatore ha dato prevalenza alla necessità di dare maggiore serenità al funzionario amministrativo all'atto dell'avvio del processo decisionale e di evitare il rischio di paralisi dell'azione amministrativa.

Ma un altro scudo è stato alzato in sede di conversione del decreto milleproroghe. Si tratta dello scudo penale, già introdotto sempre ex d. l. 76/2020 in fase di emergenza Covid, che limita "ai soli casi di colpa grave" la punibilità per chi in modo colposo causa morte o lesioni personali in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Adesso l'estensione temporale del regime di limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave lascia purtroppo intendere lo stato di perdurante situazione di emergenza sanitaria, in cui difettano le risorse umane e materiali indispensabili per garantire l'esercizio del diritto alla salute dei cittadini.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.